Art. 22 Budget assunzionali 1. I budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riferiti all'anno 2017 concorrono alla definizione del budget di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 18/2016. 2. Ai fini della definizione del budget di cui all'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016 si tiene conto anche dei resti assunzionali derivanti dalla soppressione delle Comunita' montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014.