Art. 22 
 
                         Budget assunzionali 
 
  1. I budget per contratti di lavoro flessibile delle  Province  del
Comparto unico del  pubblico  impiego  regionale  e  locale  riferiti
all'anno  2017  concorrono  alla  definizione  del  budget   di   cui
all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 18/2016. 
  2. Ai fini della definizione del budget  di  cui  all'articolo  56,
comma 19, della legge regionale 18/2016  si  tiene  conto  anche  dei
resti  assunzionali  derivanti  dalla  soppressione  delle  Comunita'
montane, ai sensi  del  titolo  V,  capo  I,  della  legge  regionale
26/2014.