Art. 27 
 
     Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture 
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  le
attivita' di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al
Porto di Monfalcone. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti
e diritto alla  mobilita')  -  Programma  n.  3  (Trasporto  per  vie
d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese  in  conto  capitale)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante storno di pari importo dalla Missione  n.  10  (Trasporti  e
diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture
stradali) - Titolo n. 2 (Spese in  conto  capitale)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  4. Per le finalita' previste dall'articolo 9 della legge  regionale
22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di  finanza
regionale), e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a
valere sulla Missione n. 1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di
gestione)  -  Programma  n.  5  (Gestione  dei   beni   demaniali   e
patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si  provvede
mediante storno di  pari  importo  a  valere  sulla  Missione  n.  10
(Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5  (Viabilita'  e
infrastrutture stradali) - Titolo n.  2  (Spese  in  conto  capitale)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019.