Art. 27 Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare le attivita' di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 4. Per le finalita' previste dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.