Art. 3 
 
        Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2016 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2016 e'
inserito il seguente: 
  «1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio  2017,
le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della legge regionale
20 dicembre 2002, n. 33  (Istituzione  dei  Comprensori  montani  del
Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo  2,  comma
2, a esclusione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione
- Autonomie locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative).».