Art. 6 
 
       Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009 
 
  1. All'articolo 22 della legge regionale 9/2009 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) dopo la lettera b) del comma 1 e' aggiunta la seguente: 
  «b bis) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei  Comuni  che
si sono avvalsi del regime differenziato ai  sensi  dell'articolo  29
della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino  del  sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative).»; 
  b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sedute
del Comitato sono valide con la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei
componenti o loro delegati.».