Art. 6 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009 1. All'articolo 22 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 1 e' aggiunta la seguente: «b bis) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni che si sono avvalsi del regime differenziato ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).»; b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati.».