Art. 7 Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali 1. Le Unioni territoriali intercomunali intervengono nel proprio ambito territoriale per il sostegno e la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo territoriale, economico e sociale di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, con specifico riguardo all'allegato C, punto 9, lettere b) e c), con riferimento al settore sociale e del volontariato. 2. L'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' incrementata di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato, ripartita secondo gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 3. Le lettere d) ed e) del comma 65 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 sono abrogate. 4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), l'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 25/2016, avviene d'ufficio e senza vincolo di destinazione. E' fatto obbligo alle Unioni territoriali intercomunali di provvedere all'aggiornamento dell'applicativo SIGOR in relazione alla destinazione e all'utilizzo delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge regionale 18/2015, secondo le modalita' concordate con la Regione. 5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 7. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2016 e' autorizzata la spesa di 989.641,36 euro suddivisa in ragione di 708.473,18 euro per l'anno 2017 e di 281.168,18 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.