Art. 7 
 
        Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali 
 
  1. Le Unioni territoriali intercomunali  intervengono  nel  proprio
ambito territoriale per il sostegno e la  promozione  di  iniziative,
eventi  e  manifestazioni  finalizzati  allo  sviluppo  territoriale,
economico e sociale di cui all'articolo 5, comma  1,  e  all'articolo
32, comma 4, della legge regionale 26/2014,  con  specifico  riguardo
all'allegato C, punto 9, lettere b) e c), con riferimento al  settore
sociale e del volontariato. 
  2. L'assegnazione del fondo ordinario  transitorio  per  le  Unioni
territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20,
della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25  (Legge  di  stabilita'
2017), e' incrementata di 3.190.930  euro  per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2019, a titolo di quota per il finanziamento del settore
sociale e del volontariato, ripartita secondo  gli  importi  indicati
nella tabella A allegata alla presente legge. 
  3. Le lettere d) ed e) del comma 65 dell'articolo  10  della  legge
regionale 25/2016 sono abrogate. 
  4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2,  della  legge  regionale  17
luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale  del  Friuli
Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche  a  disposizioni   delle   leggi
regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014  concernenti  gli  enti  locali),
l'assegnazione  del  fondo  ordinario  transitorio  per   le   Unioni
territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20,
della legge regionale 25/2016, avviene d'ufficio e senza  vincolo  di
destinazione. E' fatto obbligo alle Unioni territoriali intercomunali
di provvedere all'aggiornamento dell'applicativo SIGOR  in  relazione
alla destinazione e all'utilizzo delle risorse  assegnate,  ai  sensi
dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge regionale 18/2015, secondo
le modalita' concordate con la Regione. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 2 e' autorizzata  la  spesa  di
9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18  (Relazioni
con le altre autonomie  territoriali  e  locali)  -  Programma  n.  1
(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019. 
  6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si  provvede
mediante storno  di  pari  importo  dalla  Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma  n.  10  (Politica
regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2017-2019. 
  7. Per le finalita' di cui all'articolo 9,  comma  5,  della  legge
regionale  20/2016  e'  autorizzata  la  spesa  di  989.641,36   euro
suddivisa in  ragione  di  708.473,18  euro  per  l'anno  2017  e  di
281.168,18 euro per l'anno  2018,  a  valere  sulla  Missione  n.  18
(Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -  Programma
n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre  autonomie  territoriali)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si  provvede
mediante storno  di  pari  importo  dalla  Missione  n.  12  (Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma  n.  10  (Politica
regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2017-2019.