Art. 2 
 
Riapertura termini procedimento ex art. 11 della legge  regionale  n.
                               8/2003 
 
  1. In considerazione delle difficolta' operative emerse  a  seguito
dell'introduzione   della   nuova    metodologia    informatica    di
presentazione delle domande per l'ottenimento,  nell'anno  in  corso,
dei contributi previsti dall'art. 11 della legge regionale  3  aprile
2003, n. 8 (Testo  unico  in  materia  di  sport),  l'Amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  disporre  la  riapertura  dei  termini
fissati, per la presentazione delle domande medesime, dall'art. 4 del
regolamento di attuazione della citata legge regionale,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  Direttore  del  servizio
competente provvede con proprio decreto a fissare  i  nuovi  termini,
dandone comunicazione secondo le modalita' previste dall'art. 51  del
regolamento di cui al comma 1. 
  3. Sono fatte salve e non devono  essere  ripresentate  le  domande
regolarmente  pervenute  al  servizio  competente  entro  i   termini
originariamente previsti, e risultate in possesso  dei  requisiti  di
ammissibilita'. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Trieste, 12 aprile 2017 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  (Omissis).