Art. 2 Riapertura termini procedimento ex art. 11 della legge regionale n. 8/2003 1. In considerazione delle difficolta' operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica di presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno in corso, dei contributi previsti dall'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a disporre la riapertura dei termini fissati, per la presentazione delle domande medesime, dall'art. 4 del regolamento di attuazione della citata legge regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Direttore del servizio competente provvede con proprio decreto a fissare i nuovi termini, dandone comunicazione secondo le modalita' previste dall'art. 51 del regolamento di cui al comma 1. 3. Sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di ammissibilita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 12 aprile 2017 SERRACCHIANI (Omissis).