Allegato 
 
Regolamento di modifica al regolamento di  attuazione  per  l'accesso
  alla misura 11 agricoltura  biologica  del  programma  di  sviluppo
  rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  ai
  sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
  europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  sul  sostegno  allo
  sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
  rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione  30
  marzo 2016, n. 55. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 30 marzo 2016, n. 55 (Regolamento di attuazione per l'accesso
alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi
dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  sul  sostegno  allo  sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR)) sono soppresse le parole: «, che hanno  titolo  ad  eseguire
miglioramenti,  addizioni  e  trasformazioni  sul   terreno   oggetto
dell'operazione finanziata». 
 
                               Art. 2. 
 
 
Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 
 
    1. Al comma 2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 55/2016 dopo le parole: « fino a sette anni,»  sono  inserite
le seguenti: «decorrenti dalla scadenza del termine di  presentazione
delle domande di cui all'art. 11, comma 1,». 
 
                               Art. 3. 
 
 
Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente  della
Regione 55/2016 e' inserito il seguente: 
    «3 bis. Nel caso di presentazione di  domanda  tardiva  ai  sensi
dell'art. 12, i requisiti di cui al comma 1 sussistono alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di  cui  all'art.
11, comma 1.». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 
 
    1. Il comma 5 dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 55/2016 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il
beneficiario: 
      a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale ai  sensi  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1  dicembre  1999,  n.  503
(Regolamento   recante   norme   per   l'istituzione   della    Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173), indicando l'indirizzo PEC; 
      b) compila il piano di coltivazione; 
      c) compila o aggiorna il SIB.». 
 
                               Art. 5. 
 
 
Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente  della
Regione 55/2016 e' aggiunto il seguente: 
    «2 bis. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, l'OP comunica
all'Adg la data a  partire  dalla  quale  sono  attive  le  procedure
informatiche su SIAN. ». 
 
                               Art. 6. 
 
 
Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 
 
    1. Al comma 2 dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 55/2016 le parole: «scadenza  del  termine  di  presentazione
della domanda di cui all'art. 11, comma  1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «data di cui all'art. 13, comma 2-bis,». 
 
                               Art. 7. 
 
 
Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 
 
    1. Alla lettera b) del comma  1  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Regione 55/2016 le parole: «nonche' delle UBA»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' della consistenza delle UBA». 
 
                               Art. 8. 
 
 
Modifiche all'art.  19  del  decreto  del  Presidente  della  Regione
                               55/2016 
 
    1. I commi 3 e 6 dell'art. 19 del decreto  del  Presidente  della
Regione 55/2016 sono abrogati. 
 
                               Art. 9. 
 
 
Sostituzione dell'art. 20 del decreto del  Presidente  della  Regione
                               55/2016 
 
    1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 55/2016  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  35  del  regolamento
delegato (UE) n. 640/2014, nell'ambito dell'art. 47, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari impegnata  con
la domanda di  sostegno/pagamento  puo'  essere  ridotta  nel  limite
massimo del 20 per cento  della  superficie  inizialmente  impegnata,
qualora l'impegno al mantenimento delle superfici e delle  particelle
dichiarate  nella  domanda   di   sostegno/pagamento   non   riguardi
appezzamenti fissi. 
    2. Ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  delegato  (UE)  n.
807/2014, fatta salva la disponibilita' di risorse finanziarie  della
misura resa nota con provvedimento  dell'AdG,  il  beneficiario  puo'
adeguare gli impegni come di seguito indicato: 
      a) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il
terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti  gli  impegni
di misura; 
      b)  assunzione  di  un  nuovo  impegno  che  includa   l'intera
superficie  originariamente  impegnata  e  comprenda  l'adesione,   a
partire  dall'annualita'  2017,  al   premio   aggiuntivo   zootecnia
biologica di cui all'art. 19. 
    L'ampliamento della superficie non puo' costituire nuovo impegno. 
    3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il  nuovo  impegno  e'
assunto  per  l'intero  periodo  di  cui   all'art.   8,   comma   2,
indipendentemente dal periodo per il quale  l'impegno  originario  e'
gia' stato eseguito e non  comporta  alcuna  decadenza  del  sostegno
relativamente all'impegno pregresso. 
    4.  Il  beneficiario  puo'  variare  la  categoria  di   coltura,
dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli
impegni previsti dall'art. 18, comma 1, lettera a). 
    5. Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, durante  il  periodo  di  esecuzione  di  un  impegno  che
costituisce  la  condizione  per   l'ammissione   al   sostegno,   il
beneficiario ha facolta' di cedere totalmente o parzialmente  la  sua
azienda   a   un   altro   soggetto.    Quest'ultimo,    a    seguito
dell'aggiornamento del SIB,  puo'  subentrare  nell'impegno  o  nella
parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per  il
restante periodo se soddisfa i requisiti  di  ammissibilita'  di  cui
all'art. 10. 
    6. Il  beneficiario  che  per  scelta  non  completa  il  periodo
d'impegno e' tenuto a dare comunicazione  di  recesso  dagli  impegni
assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul  portale
SIAN e a rimborsare le somme  percepite  maggiorate  dagli  interessi
legali. 
    7. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola
di revisione di cui all'art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se
tale adeguamento non e' accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e
non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata  di  validita'
dell'impegno  stesso.  Il  beneficiario  da'  comunicazione  di  tale
rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale
SIAN.». 
 
                              Art. 10. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani