Allegato Regolamento di modifica al regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55. (Omissis). Art. 1. Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55 (Regolamento di attuazione per l'accesso alla misura 11 agricoltura biologica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) sono soppresse le parole: «, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata». Art. 2. Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 dopo le parole: « fino a sette anni,» sono inserite le seguenti: «decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 11, comma 1,». Art. 3. Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 e' inserito il seguente: «3 bis. Nel caso di presentazione di domanda tardiva ai sensi dell'art. 12, i requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 11, comma 1.». Art. 4. Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. Il comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 e' sostituito dal seguente: «5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario: a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), indicando l'indirizzo PEC; b) compila il piano di coltivazione; c) compila o aggiorna il SIB.». Art. 5. Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 e' aggiunto il seguente: «2 bis. Ai fini dell'istruttoria di cui al comma 1, l'OP comunica all'Adg la data a partire dalla quale sono attive le procedure informatiche su SIAN. ». Art. 6. Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 le parole: «scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «data di cui all'art. 13, comma 2-bis,». Art. 7. Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 le parole: «nonche' delle UBA» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' della consistenza delle UBA». Art. 8. Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. I commi 3 e 6 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 sono abrogati. Art. 9. Sostituzione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 1. L'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 55/2016 e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, nell'ambito dell'art. 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la superficie in ettari impegnata con la domanda di sostegno/pagamento puo' essere ridotta nel limite massimo del 20 per cento della superficie inizialmente impegnata, qualora l'impegno al mantenimento delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento non riguardi appezzamenti fissi. 2. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, fatta salva la disponibilita' di risorse finanziarie della misura resa nota con provvedimento dell'AdG, il beneficiario puo' adeguare gli impegni come di seguito indicato: a) ampliamento della superficie inizialmente impegnata entro il terzo anno. Sulla superficie aggiuntiva vengono assunti gli impegni di misura; b) assunzione di un nuovo impegno che includa l'intera superficie originariamente impegnata e comprenda l'adesione, a partire dall'annualita' 2017, al premio aggiuntivo zootecnia biologica di cui all'art. 19. L'ampliamento della superficie non puo' costituire nuovo impegno. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il nuovo impegno e' assunto per l'intero periodo di cui all'art. 8, comma 2, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario e' gia' stato eseguito e non comporta alcuna decadenza del sostegno relativamente all'impegno pregresso. 4. Il beneficiario puo' variare la categoria di coltura, dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dall'art. 18, comma 1, lettera a). 5. Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facolta' di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo, a seguito dell'aggiornamento del SIB, puo' subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 10. 6. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno e' tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali. 7. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'art. 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non e' accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validita' dell'impegno stesso. Il beneficiario da' comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.». Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani