(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2017) IL PRESIDENTE Visto l'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale), secondo il quale, tra l'altro, e' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso; Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), secondo il quale istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295/1973, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili); Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative dello Stato concernenti la materia dell'industria, incluse quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e in particolare per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; Visto in particolare l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, secondo il quale, salvo quanto precisato dal medesimo decreto legislativo, i fondi che le leggi dello Stato destinano alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria sono erogati dalle regioni; Visto l'art. 5, comma 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), secondo il quale le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge n. 1329/1965 (di seguito «legge Sabatini») possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), secondo il quale sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che ancora spettante, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di previste, tra gli altri, dall'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998; Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche ed integrazioni; Visto il comma 48 del citato art. 6 della legge regionale n. 23/2002, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere, con quote delle risorse assegnate al fondo per gli incentivi alle imprese previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 110/2002, i contributi sulle operazioni di cui alla legge Sabatini; Visto il comma 49 del citato art. 6 della legge regionale n. 23/2002, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalita' per la concessione dei contributi a valere sulla legge Sabatini; Visto il proprio decreto 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49)», e le successive modifiche ed integrazioni; Atteso che, ai sensi del regolamento di attuazione, l'ammontare delle agevolazioni concesse a valere sulla legge Sabatini, e' calcolato con riferimento, tra l'altro, al tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito «tasso di riferimento»); Atteso che la diminuzione nel corso del tempo del tasso di riferimento per le operazioni di attualizzazione, sceso da un valore superiore al 3% all'inizio del 2012 ad un valore inferiore all'1% alla fine del 2016, ha comportato un corrispondente abbassamento nella vigenza della convenzione di gestione della percentuale di contribuzione sulle spese ammissibili, calata da un valore medio del 5,35 % nel 2012 a un valore medio del 2,39% nel 2016, pari a un'effettiva riduzione del 45% dell'agevolazione concessa; Atteso che la domanda di finanziamenti da parte delle imprese, a conferma della fase di superamento della crisi, ha ripreso a crescere sensibilmente nel corso del 2016, e che la richiesta per gli investimenti produttivi, anche a seguito di una distensione delle condizioni di offerta degli intermediari finanziari, ha significativamente contribuito all'aumento della domanda di credito; Rilevato che, per sostenere la ripresa del mercato del credito e incoraggiare l'aumento degli investimenti delle imprese, e' opportuno, nei limiti consentiti dalla normativa sugli aiuti di Stato, modificare il calcolo delle agevolazioni concesse e prevedere un aumento del valore assoluto del contributo, per rafforzare l'utilizzo dello strumento in Regione; Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2017, n. 571, con la quale e' stato approvato, tenuto conto di quanto sopra, il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.»; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Ritenuto di emanare, su conforme deliberazione della giunta regionale 31 marzo 2017, n. 571, il suddetto regolamento; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI