Allegato Regolamento recante ulteriori modifiche Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. Art. 2. Modifica del punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 1. Al punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo e' calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a cinque anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed e' pari al triplo della differenza ottenuta fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato». Art. 3. Sostituzione del paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 1. Il paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 e' sostituito dal seguente: «12. Riferimenti normativi. 12.1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 12.2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 12.3. Legge 28 novembre 1965, n. 1329; 12.4. Legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7; 12.5. Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 febbraio 1973; 12.6. Decreto del Presidente della Regione n. 123 del 24 giugno 2015». Art. 4. Sostituzione del punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 1. Il punto 6.9 del paragrafo 6 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 e' sostituito dal seguente: «6.9. Il contributo, calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di cinue anni e rate semestrali a quota capitale costante, e' pari al triplo dell'importo ottenuto applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalita' 360/360.». Art. 5. Sostituzione del paragrafo 12 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 1. Il paragrafo 12 dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 205/2004 e' sostituito dal seguente: «12. Riferimenti normativi. 12.1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 12.2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 12.3. Legge 28 dicembre 1965, n. 1329; 12.4. Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 12.5. Decreto del Presidente della Regione n. 123 del 24 giugno 2015». Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Serracchiani