Allegato 
 
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di
  contributi a favore delle imprese agricole operanti nel  territorio
  della regione a sostegno delle spese sostenute per le attivita'  di
  prevenzione   e   controllo   della   cimice   marmorata   asiatica
  (Halyomorpha  halys),  in  attuazione  dell'art.  1   della   legge
  regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione  del  Fondo  regionale
  per la gestione delle emergenze in agricoltura). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.  1
della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22  (Istituzione  del  Fondo
regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i  criteri
e modalita' per la concessione di contributi a favore  delle  imprese
agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese
sostenute per le attivita' di prevenzione e  controllo  della  cimice
marmorata asiatica (Halyomorpha halys). 
 
                               Art. 2. 
                             Contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  ai
sensi del regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 193 di data 1° luglio 2014, ed  in  particolare
dell'art. 14 in  materia  di  aiuti  agli  investimenti  materiali  o
immateriali nelle aziende. 
 
                               Art. 3. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
      a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee  per
specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola; 
      b) monoblocco: allestimento di rete antinsetto,  estesa  ad  un
intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale  sui  quattro
lati,  con  appoggio  su   struttura   portante   e   con   eventuale
predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata; 
      c) monofila: allestimento di rete  antinsetto,  comportante  la
protezione di un singolo filare, con appoggio su filo di  colmo  alla
sommita' delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione; 
      d)  impresa:  ogni  entita',  indipendentemente   dalla   forma
giuridica rivestita, che esercita un'attivita' economica, secondo  la
definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014; 
      e) microimprese, piccole e medie imprese: imprese  in  possesso
dei requisiti di cui all'allegato I, art.  2,  del  regolamento  (UE)
702/2014; 
      f)  impresa  in  difficolta':  impresa  che  si   trova   nelle
condizioni  previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,  punto   14,   del
regolamento (UE) 702/2014; 
      g) produzione agricola primaria: produzione  dei  prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di cui  all'allegato  I  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a
modificare la natura di tali prodotti; 
      h) prodotti agricoli: prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei  mercati
nel settore dei prodotti della  pesca  e  dell'acquacoltura,  recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
      i) colture danneggiate: coltivazioni  frutticole  delle  specie
melo,  actinidia,  pesco,  pero,   albicocco,   ciliegio   e   susino
danneggiate da Halyomorpha halys. 
    2. Ai  fini  della  individuazione  del  corpo  fondiario  si  fa
riferimento a quanto riportato nel  fascicolo  aziendale  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503
(Regolamento   recante   norme   per   l'istituzione   della    Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173). 
 
                               Art. 4. 
                             Beneficiari 
 
    1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) essere iscritte nel registro delle imprese della  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  (CCIAA)  di  cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento  delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); 
      b)  aver  costituito,  aggiornato  e  validato   il   fascicolo
aziendale elettronico, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 503/1999; 
      c) essere microimprese, piccole o  medie  imprese  (PMI),  come
definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive  nella
produzione primaria dei prodotti agricoli; 
      d) essere conduttori nei comuni della  regione  Friuli  Venezia
Giulia,  di  terreni  destinati  alla  frutticoltura   delle   specie
individuate all'art. 3, comma 1, lettera i); 
      e) non essere imprese in difficolta' come definite all'art.  2,
paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014; 
      f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. 
 
                               Art. 5. 
                          Costi ammissibili 
 
    1.   Sono   ammissibili   a   contributo   i   costi    sostenuti
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
contributo, per l'acquisto e l'installazione  di  reti  anti-insetto,
comprensive di eventuali strutture di sostegno, in corpi fondiari  di
colture frutticole individuate all'art. 3, comma 1, lettera i), quale
misura di prevenzione e controllo nei confronti di Halyomorpha halys. 
    2. L'Imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  non  costituisce  costo
ammissibile. 
 
                               Art. 6. 
          Costo minimo e massimo, intensita' di contributo 
 
    1. Il costo minimo per singola domanda di contributo  e'  pari  a
1.250,00 euro. 
    2. Il costo massimo ammissibile e' il seguente: 
      a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare; 
      b) 5.000,00  euro/ha  per  la  soluzione  monoblocco  con  rete
antigrandine precedentemente installata; 
      c) 18.000,00 euro/ha  per  la  soluzione  monoblocco  con  rete
antigrandine precedentemente non installata. 
    3. Il costo massimo ammissibile per singola  impresa  e'  pari  a
60.000,00 euro. 
    4. Il contributo  e'  erogato  in  conto  capitale  nella  misura
dell'80 per cento del costo ritenuto ammissibile. 
 
                               Art. 7. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
del  presente  regolamento,   compila,   sottoscrive   e   trasmette,
esclusivamente mediante posta elettronica  certificata  all'indirizzo
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it la domanda, redatta,  a  pena  di
inammissibilita', utilizzando il modello di cui all'allegato A. 
    2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi: 
      a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione  e  di  atto  di
notorieta' resa ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa) attestante il possesso  dei  requisiti
per l'accesso al contributo; 
      c) intervento previsto con l'indicazione del relativo importo. 
    3.  Alla  domanda  di  contributo   e'   allegata   la   seguente
documentazione: 
      a)  relazione  descrittiva   dell'intervento,   planimetria   e
superficie  degli  impianti,  riferimenti  catastali  e  informazioni
relative alla soluzione da realizzare; 
      b) quadro riepilogativo della spesa  prevista,  comprensiva  di
acquisto  di  materiali  e  di  eventuali  costi  di   installazione,
quantificati  con  riferimento  al  prezzario  dei  lavori   agricoli
approvato con deliberazione della Giunta regionale 17  gennaio  2014,
n. 48  (Approvazione  di  un  aggiornamento  al  2014  del  prezzario
regionale per i lavori  agricoli  adottato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 739/2012); 
      c) fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  in
corso di validita' del soggetto che sottoscrive la domanda. 
    4. E' ammessa la presentazione di una unica domanda per impresa. 
 
                               Art. 8. 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. I contributi  sono  concessi  con  procedimento  valutativo  a
graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso). 
    2. Le  domande  sono  valutate  dal  Servizio  sviluppo  comparto
agricolo della Direzione risorse agricole, forestali e ittiche, sulla
base del seguente criterio: 
      a) zone di infestazione, di cui all'allegato B, nell'ordine  si
applicano i punteggi di seguito evidenziati: 
        1) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti
esclusivamente in zona A: punti 20; 
        2)  domande  presentate  per  corpi  fondiari  con  superfice
prevalente nei comuni in zona A: punti 16; 
        3) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti
esclusivamente in zona B: punti 12; 
        4)  domande  presentate  per  corpi  fondiari  con  superfice
prevalente nei comuni in zona B: punti 10; 
        5)  domande  presentate  per  corpi  fondiari  con  superfice
prevalente nei comuni in zona C: punti 8;  
        6)  domande  presentate  per  corpi  fondiari  con  superfice
prevalente nei comuni in zona D: punti 6; 
        7)  domande  presentate  per  corpi  fondiari  con  superfice
prevalente nei comuni in zona E: punti 4. 
    3. A parita' di  punteggio  si  fa  riferimento  alla  superficie
agricola interessata, dalla meno estesa alla piu' estesa. 
    4. In caso di ulteriore parita' si fa riferimento  all'ordine  di
presentazione della domanda, determinato dalla  data  e  dall'ora  di
inoltro telematico della stessa tramite PEC. 
    5. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta  giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: 
      a) comunica l'avvio del procedimento; 
      b) valuta la completezza della domanda e  della  documentazione
prevista a corredo della stessa; 
      c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; 
      d) verifica l'ammissibilita' dei costi; 
      e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000; 
      f)  comunica  alle  imprese  non  ammesse  i  motivi   ostativi
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge
regionale n. 7/2000. 
    6. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, formata in
base ai criteri individuati ai commi 2,  3,  e  4,  e'  adottato  con
decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto  agricolo  entro
venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria. 
    7. Il Servizio sviluppo comparto agricolo comunica  alle  imprese
beneficiarie  l'importo  di  contributo  spettante,   la   tempistica
stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le  modalita'
di presentazione del rendiconto. 
 
                               Art. 9. 
                      Rendicontazione dei costi 
 
    1. A conclusione dell'intervento,  il  beneficiario  richiede  al
Servizio  sviluppo  comparto  agricolo  la   verifica   di   avvenuta
realizzazione delle opere e presenta fatture o  altri  giustificativi
di spesa relativi ai costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione
delle reti, comprensive di eventuali strutture di sostegno. 
 
                              Art. 10. 
                      Pagamento dei contributi 
 
    1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di
verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio  sviluppo
comparto  agricolo  rilascia,  previa  verifica  dell'opera  e  della
rendicontazione, la proposta di pagamento, comprendente l'importo del
contributo da liquidare, e la trasmette all'Amministratore del  Fondo
regionale per le emergenze  in  agricoltura,  di  seguito  denominato
Fondo, di cui all'art.  1  della  legge  regionale  n.  22/2002,  per
l'emissione degli ordinativi di pagamento. 
    2. I contributi sono pagati con le disponibilita' del Fondo,  nei
limiti  delle  disponibilita'  delle  risorse,  secondo  l'ordine  di
trasmissione delle proposte inviate dal  Servizio  sviluppo  comparto
agricolo all'Amministratore del Fondo. 
    3. L'Amministratore del Fondo, entro il termine di trenta  giorni
dalla data di ricevimento della proposta, emette  gli  ordinativi  di
pagamento a favore delle imprese beneficiarie. 
 
                              Art. 11. 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1.  Il  soggetto  beneficiario  ha  l'obbligo  di  mantenere   la
destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi per  la  durata
di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento. 
    2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la
rideterminazione del contributo in  proporzione  al  periodo  per  il
quale il vincolo non e' stato rispettato, ai sensi dell'art.  32-bis,
comma 6, della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
                    Divieto di cumulo degli aiuti 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere
cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi  a
titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili. 
 
                              Art. 13. 
                             R i n v i o 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni della legge regionale n. 7/2000  nonche'  quelle  del
regolamento (UE) 702/2014. 
 
                              Art. 14. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
(Omissis).