Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attivita' di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). (Omissis). Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), i criteri e modalita' per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione a sostegno delle spese sostenute per le attivita' di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys). Art. 2. Contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1° luglio 2014, ed in particolare dell'art. 14 in materia di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende. Art. 3. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) corpo fondiario: frutteto formato da superfici omogenee per specie coltivata, condotto dalla stessa impresa agricola; b) monoblocco: allestimento di rete antinsetto, estesa ad un intero appezzamento incluso il tamponamento perimetrale sui quattro lati, con appoggio su struttura portante e con eventuale predisposizione di spazio di entrata lungo le linee di testata; c) monofila: allestimento di rete antinsetto, comportante la protezione di un singolo filare, con appoggio su filo di colmo alla sommita' delle piante e sistemi di agevolazione della movimentazione; d) impresa: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attivita' economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014; e) microimprese, piccole e medie imprese: imprese in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, art. 2, del regolamento (UE) 702/2014; f) impresa in difficolta': impresa che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014; g) produzione agricola primaria: produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; h) prodotti agricoli: prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; i) colture danneggiate: coltivazioni frutticole delle specie melo, actinidia, pesco, pero, albicocco, ciliegio e susino danneggiate da Halyomorpha halys. 2. Ai fini della individuazione del corpo fondiario si fa riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173). Art. 4. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); b) aver costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999; c) essere microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli; d) essere conduttori nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia, di terreni destinati alla frutticoltura delle specie individuate all'art. 3, comma 1, lettera i); e) non essere imprese in difficolta' come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014; f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. Art. 5. Costi ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, per l'acquisto e l'installazione di reti anti-insetto, comprensive di eventuali strutture di sostegno, in corpi fondiari di colture frutticole individuate all'art. 3, comma 1, lettera i), quale misura di prevenzione e controllo nei confronti di Halyomorpha halys. 2. L'Imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce costo ammissibile. Art. 6. Costo minimo e massimo, intensita' di contributo 1. Il costo minimo per singola domanda di contributo e' pari a 1.250,00 euro. 2. Il costo massimo ammissibile e' il seguente: a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare; b) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente installata; c) 18.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente non installata. 3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa e' pari a 60.000,00 euro. 4. Il contributo e' erogato in conto capitale nella misura dell'80 per cento del costo ritenuto ammissibile. Art. 7. Presentazione delle domande 1. Il richiedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it la domanda, redatta, a pena di inammissibilita', utilizzando il modello di cui all'allegato A. 2. La domanda di contributo contiene i seguenti elementi: a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo; c) intervento previsto con l'indicazione del relativo importo. 3. Alla domanda di contributo e' allegata la seguente documentazione: a) relazione descrittiva dell'intervento, planimetria e superficie degli impianti, riferimenti catastali e informazioni relative alla soluzione da realizzare; b) quadro riepilogativo della spesa prevista, comprensiva di acquisto di materiali e di eventuali costi di installazione, quantificati con riferimento al prezzario dei lavori agricoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 48 (Approvazione di un aggiornamento al 2014 del prezzario regionale per i lavori agricoli adottato con deliberazione della Giunta regionale 739/2012); c) fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del soggetto che sottoscrive la domanda. 4. E' ammessa la presentazione di una unica domanda per impresa. Art. 8. Istruttoria delle domande 1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico sulle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 2. Le domande sono valutate dal Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione risorse agricole, forestali e ittiche, sulla base del seguente criterio: a) zone di infestazione, di cui all'allegato B, nell'ordine si applicano i punteggi di seguito evidenziati: 1) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona A: punti 20; 2) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona A: punti 16; 3) domande presentate per corpi fondiari nei comuni ricadenti esclusivamente in zona B: punti 12; 4) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona B: punti 10; 5) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona C: punti 8; 6) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona D: punti 6; 7) domande presentate per corpi fondiari con superfice prevalente nei comuni in zona E: punti 4. 3. A parita' di punteggio si fa riferimento alla superficie agricola interessata, dalla meno estesa alla piu' estesa. 4. In caso di ulteriore parita' si fa riferimento all'ordine di presentazione della domanda, determinato dalla data e dall'ora di inoltro telematico della stessa tramite PEC. 5. Il Servizio sviluppo comparto agricolo, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande: a) comunica l'avvio del procedimento; b) valuta la completezza della domanda e della documentazione prevista a corredo della stessa; c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; d) verifica l'ammissibilita' dei costi; e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000; f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. 6. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, formata in base ai criteri individuati ai commi 2, 3, e 4, e' adottato con decreto del direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo entro venti giorni dalla conclusione dell'istruttoria. 7. Il Servizio sviluppo comparto agricolo comunica alle imprese beneficiarie l'importo di contributo spettante, la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento, i termini e le modalita' di presentazione del rendiconto. Art. 9. Rendicontazione dei costi 1. A conclusione dell'intervento, il beneficiario richiede al Servizio sviluppo comparto agricolo la verifica di avvenuta realizzazione delle opere e presenta fatture o altri giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione delle reti, comprensive di eventuali strutture di sostegno. Art. 10. Pagamento dei contributi 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di richiesta di verifica di avvenuta realizzazione delle opere, il Servizio sviluppo comparto agricolo rilascia, previa verifica dell'opera e della rendicontazione, la proposta di pagamento, comprendente l'importo del contributo da liquidare, e la trasmette all'Amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, di seguito denominato Fondo, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 22/2002, per l'emissione degli ordinativi di pagamento. 2. I contributi sono pagati con le disponibilita' del Fondo, nei limiti delle disponibilita' delle risorse, secondo l'ordine di trasmissione delle proposte inviate dal Servizio sviluppo comparto agricolo all'Amministratore del Fondo. 3. L'Amministratore del Fondo, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta, emette gli ordinativi di pagamento a favore delle imprese beneficiarie. Art. 11. Obblighi del beneficiario 1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto dei contributi per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento. 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e' stato rispettato, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 6, della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Divieto di cumulo degli aiuti 1. I contributi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili. Art. 13. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 nonche' quelle del regolamento (UE) 702/2014. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).