Art. 3 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 1. All'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono approvate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorita' procedente ovvero il proponente trasmette all'autorita' competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensivo del rapporto ambientale e lo schema dell'avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove sara' possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica. L'autorita' competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso di avvio della procedura di VAS.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso in cui l'autorita' competente ravvisi la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della proposta, il procedimento e' concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilita'.».