Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 32/2012 
 
  1. All'art.  9  della  legge  regionale  n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono approvate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'autorita'  procedente   ovvero   il   proponente   trasmette
all'autorita'  competente  la  proposta  di  piano  o  di   programma
adottato, comprensivo del rapporto ambientale e lo schema dell'avviso
contenente  il  titolo  della  proposta  di  piano  o  programma,  il
proponente, l'autorita'  procedente,  l'indicazione  delle  sedi  ove
sara' possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto
ambientale  comprensivo  della  sintesi  non   tecnica.   L'autorita'
competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria dell'avviso di avvio della procedura di VAS.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nel caso in cui l'autorita' competente ravvisi la manifesta
irricevibilita', inammissibilita',  improcedibilita'  o  infondatezza
della proposta, il procedimento  e'  concluso  con  un  provvedimento
espresso redatto in  forma  semplificata,  la  cui  motivazione  puo'
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto
ritenuto risolutivo. Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si
applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilita'.».