Art. 4 
 
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2012 
 
  1. All'art. 10  della  legge  regionale  n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, le parole:  «La  Regione»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «L'autorita'  competente»  e  la  parola:  «regionale»  e'
soppressa; 
    b) al comma 2, le parole: «La giunta regionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «L'autorita' competente».