Art. 4 Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2012 1. All'art. 10 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «La Regione» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente» e la parola: «regionale» e' soppressa; b) al comma 2, le parole: «La giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' competente».