Art. 5 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2012 1. All'art. 11 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: «dispone» e' sostituita dalle seguenti: «puo' disporre»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'autorita' competente disciplina con proprio provvedimento le modalita' di svolgimento dell'inchiesta pubblica, garantendo la piu' ampia partecipazione del pubblico.».