Art. 5 
 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2012 
 
  1. All'art. 11  della  legge  regionale  n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, la parola: «dispone» e' sostituita dalle seguenti:
«puo' disporre»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'autorita' competente disciplina con proprio provvedimento  le
modalita' di svolgimento dell'inchiesta pubblica, garantendo la  piu'
ampia partecipazione del pubblico.».