Art. 8 
 
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 32/2012 
 
  1. All'art. 16  della  legge  regionale  n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nel caso di piani e programmi o loro modifiche soggetti a VAS o
a   verifica   di   assoggettabilita'   che   comportino,   altresi',
l'approvazione   di   progetti   assoggettati   alle   procedure   di
compatibilita' ambientale di cui alla vigente normativa  in  materia,
l'atto conclusivo del procedimento puo'  prevedere  prescrizioni  nel
caso di esclusione del  progetto  dal  procedimento  di  VIA,  ovvero
individuare i contenuti da sviluppare  nell'ambito  dello  studio  di
impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario  l'assoggettamento  a
VIA.»; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In relazione al livello di approfondimento e di completezza
della documentazione ambientale messa a  disposizione  dell'autorita'
competente nell'ambito della  VAS,  l'esito  della  valutazione  puo'
esplicitamente prevedere il superamento della verifica ambientale  di
cui  all'art.  13  sugli  strumenti  attuativi  ovvero  indicare   la
necessita' dell'espletamento di tale verifica.».