Art. 8 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 32/2012 1. All'art. 16 della legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso di piani e programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilita' che comportino, altresi', l'approvazione di progetti assoggettati alle procedure di compatibilita' ambientale di cui alla vigente normativa in materia, l'atto conclusivo del procedimento puo' prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In relazione al livello di approfondimento e di completezza della documentazione ambientale messa a disposizione dell'autorita' competente nell'ambito della VAS, l'esito della valutazione puo' esplicitamente prevedere il superamento della verifica ambientale di cui all'art. 13 sugli strumenti attuativi ovvero indicare la necessita' dell'espletamento di tale verifica.».