Art. 2 
 
            Titolarita' dell'autorizzazione allo scarico 
          degli impianti di trattamento delle acque reflue 
 
  1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del  decreto  legislativo  n.
152/2006 l'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da
cui origina lo scarico. Relativamente allo scarico delle acque reflue
provenienti dagli impianti di trattamento ricompresi  nella  gestione
del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui  al  Servizio
Idrico Integrato, il soggetto titolato a  presentare  la  domanda  di
autorizzazione allo scarico in ogni caso e' il «gestore del  servizio
idrico integrato» come definito dall'art. 74 comma 1, lettera r)  del
decreto legislativo n. 152/06.