Art. 2 Titolarita' dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006 l'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Relativamente allo scarico delle acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento ricompresi nella gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di cui al Servizio Idrico Integrato, il soggetto titolato a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico in ogni caso e' il «gestore del servizio idrico integrato» come definito dall'art. 74 comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 152/06.