Art. 4 Autorizzazione provvisoria 1. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue e' rilasciata dalle Province, in qualita' di autorita' competenti. 2. L'autorizzazione provvisoria e' rilasciata: a) per gli scarichi dei nuovi impianti per il tempo necessario al loro avvio; b) per gli scarichi di impianti gia' in esercizio per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei relativi interventi. 3. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane oggetto di interventi finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione e' rilasciata dalle Province sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 23, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Entro novanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, il soggetto titolato a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 2, presenta alla Provincia di competenza, istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 e sulla base delle linee guida approvate con decreto Giunta regionale n. 689 del 22 giugno 2016.