Art. 4 
 
                     Autorizzazione provvisoria 
 
  1. L'autorizzazione provvisoria agli  scarichi  degli  impianti  di
depurazione delle acque  reflue  e'  rilasciata  dalle  Province,  in
qualita' di autorita' competenti. 
  2. L'autorizzazione provvisoria e' rilasciata: 
    a) per gli scarichi dei nuovi impianti per il tempo necessario al
loro avvio; 
    b) per gli scarichi di impianti gia' in esercizio per il  periodo
di tempo necessario all'esecuzione dei relativi interventi. 
  3. L'autorizzazione provvisoria agli  scarichi  degli  impianti  di
depurazione  delle  acque  reflue  urbane   oggetto   di   interventi
finalizzati     all'adempimento     degli     obblighi      derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione   europea,   ovvero   al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione e'
rilasciata dalle Province sulla base del progetto definitivo  di  cui
all'art. 23, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4.  Entro  novanta  giorni   dalla   scadenza   dell'autorizzazione
provvisoria, il soggetto titolato a  richiedere  l'autorizzazione  di
cui all'art. 2, presenta alla Provincia  di  competenza,  istanza  di
autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.  59  e
sulla base delle linee guida approvate con decreto  Giunta  regionale
n. 689 del 22 giugno 2016.