Art. 5 
 
                        Linee guida regionali 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale,  previo
parere  della   commissione   competente,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore   della   presente   legge,   approva,   con
provvedimento emanato su proposta  del  Dipartimento  competente,  le
linee guida contenenti le disposizioni in materia: 
    a) di redazione e modalita' di approvazione  dei  progetti  degli
impianti di trattamento delle acque  reflue  urbane  e  dei  relativi
disciplinari; 
    b) di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di
depurazione delle acque reflue  urbane,  all'avvio  e  per  il  tempo
necessario allo svolgimento di interventi,  sugli  impianti  o  sulle
infrastrutture ad essi connesse; 
    c) di deroghe ai limiti e di idonee prescrizioni e controlli  per
i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualita'  di  guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime; 
    d)  alle  autorizzazioni   di   impianti   di   depurazione   con
potenzialita' inferiore a 2000 AE; 
    e) di esecuzione dei controlli relativi al monitoraggio dei corpi
idrici recettori durante la vigenza dell'autorizzazione provvisoria. 
  2.  Con  ulteriori   provvedimenti,   emanati   su   proposta   del
Dipartimento competente, la Giunta regionale  disciplina,  in  quanto
coerenti con le finalita' di  cui  all'art.  1,  anche  le  tematiche
relative: 
    a) alle acque reflue domestiche ed assimilate; 
    b) agli scaricatori di piena; 
    c)  alla  fitodepurazione  oltre  che  la  tematica  delle  acque
meteroriche  di  dilavamento  e  delle  acque  di  prima  pioggia  in
ottemperanza dell'art.  113,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
152/06. 
  3.  Nella  predisposizione  e   nella   successiva   adozione   del
provvedimento indicato al comma 1, la Giunta regionale si attiene  ai
criteri di seguito indicati: 
    a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, in deroga a
quanto previsto all'art. 3, comma  6,  del  Regolamento  emanato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  59/2013,  e'  pari  al
periodo di  esecuzione  degli  interventi  e  di  messa  in  funzione
dell'impianto conforme, come da cronoprogramma che costituisce  parte
integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria; 
    b) fatti salvi i termini di  scadenza  derivanti  da  ogni  altra
disposizione, e' concedibile un'unica proroga, pari  alla  meta'  del
periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di cui alla  lettera  a)
del  comma  3,  in  maniera  espressa,   dall'autorita'   competente,
supportata da adeguate motivazioni  tecniche  o  connessa  ad  eventi
imprevedibili, non dipendenti dalla  condotta  del  soggetto  gestore
dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il  soggetto  che
fa  istanza   di   autorizzazione   provvisoria   comunica   comunque
preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei
lavori; 
    c)  durante   il   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione
provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del
rispetto di quanto comunicato dal  Gestore  nel  cronoprogramma,  che
costituisce parte  integrante  del  provvedimento  di  autorizzazione
provvisoria,  sono  definiti  nel  provvedimento  di   autorizzazione
stessa; 
    d)  l'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente   di
Basilicata (ARPAB), nell'ambito  dei  propri  compiti  istituzionali,
monitora il corpo idrico recettore, durante  il  periodo  di  vigenza
dell'autorizzazione provvisoria.