Art. 5 Linee guida regionali 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale, previo parere della commissione competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, le linee guida contenenti le disposizioni in materia: a) di redazione e modalita' di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e dei relativi disciplinari; b) di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, all'avvio e per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse; c) di deroghe ai limiti e di idonee prescrizioni e controlli per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualita' di guasti nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime; d) alle autorizzazioni di impianti di depurazione con potenzialita' inferiore a 2000 AE; e) di esecuzione dei controlli relativi al monitoraggio dei corpi idrici recettori durante la vigenza dell'autorizzazione provvisoria. 2. Con ulteriori provvedimenti, emanati su proposta del Dipartimento competente, la Giunta regionale disciplina, in quanto coerenti con le finalita' di cui all'art. 1, anche le tematiche relative: a) alle acque reflue domestiche ed assimilate; b) agli scaricatori di piena; c) alla fitodepurazione oltre che la tematica delle acque meteroriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in ottemperanza dell'art. 113, comma 3 del decreto legislativo n. 152/06. 3. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 1, la Giunta regionale si attiene ai criteri di seguito indicati: a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 6, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, e' pari al periodo di esecuzione degli interventi e di messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria; b) fatti salvi i termini di scadenza derivanti da ogni altra disposizione, e' concedibile un'unica proroga, pari alla meta' del periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) del comma 3, in maniera espressa, dall'autorita' competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del soggetto gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il soggetto che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori; c) durante il periodo di validita' dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma, che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di autorizzazione stessa; d) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata (ARPAB), nell'ambito dei propri compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione provvisoria.