Art. 6 
 
                  Potere di vigilanza della Regione 
 
  1. La Regione vigila sull'attuazione degli interventi  ed  esercita
funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento  dei  soggetti
interessati. La Regione, in particolare,  monitora  il  rispetto  dei
termini di conclusione degli interventi, nonche' dei  tempi  indicati
nel cronoprogramma di cui all'art. 5, comma 3.