Art. 6 Potere di vigilanza della Regione 1. La Regione vigila sull'attuazione degli interventi ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora il rispetto dei termini di conclusione degli interventi, nonche' dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'art. 5, comma 3.