Art. 7 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio regionale. 
  2. I Dipartimenti interessati svolgono le  attivita'  previste  dal
presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.