Art. 7 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio regionale. 2. I Dipartimenti interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.