(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
  Adige n. 24/I-II del 13 giugno 2017) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2017,
n. 577 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente
della Provincia 30 ottobre 2000, n. 39, e' inserito il seguente comma
2/bis: 
    «2/bis. Nel caso in cui  per  una  stessa  voce  merceologica  si
pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della  varieta'  degli
articoli che rientrano in tale voce,  sui  cartellini  dei  prezzi  e
nella pubblicita' devono essere indicati il prezzo  minore  e  quello
maggiore. Se viene indicato un solo prezzo, tutti  gli  articoli  che
rientrano nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In
caso di indicazioni suscettibili di piu'  interpretazioni  e'  valida
quella piu' favorevole all'acquirente.»