(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 13 giugno 2017) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 maggio 2017, n. 577 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2000, n. 39, e' inserito il seguente comma 2/bis: «2/bis. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varieta' degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicita' devono essere indicati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di piu' interpretazioni e' valida quella piu' favorevole all'acquirente.»