Art. 4 
  1.  L'articolo  23  del  decreto  del   Presidente   della   Giunta
provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e'  cosi'
sostituito: 
    «Art. 23 - Collaudo degli impianti 
  1. Gli impianti per  la  distribuzione  di  carburanti  stradali  e
autostradali di  nuova  costituzione  non  possono  essere  posti  in
esercizio prima che ne sia stata verificata la conformita'  ai  sensi
dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  2.   L'accertamento   di   conformita'   dell'impianto   ai   sensi
dell'articolo 16, comma 2, della legge e' svolto da  un  ingegnere  o
altro tecnico competente, iscritto al  relativo  albo  professionale,
incaricato dal titolare dell'autorizzazione  dell'impianto,  mediante
collaudo  di  prevenzione  incendi   che   attesti   la   conformita'
dell'impianto al progetto autorizzato. 
  3.  ll  titolare  dell'autorizzazione  dell'impianto  trasmette  il
verbale  di  collaudo  di  prevenzione  incendi   all'amministrazione
competente  che,  entro  5  giorni  dalla   ricezione,   provvede   a
trasmetterlo alle seguenti  strutture  organizzative,  competenti  ad
effettuare  i  controlli  circa  l'effettiva  rispondenza  di  quanto
attestato nel collaudo antincendio: 
    a) Ufficio delle Dogane di Bolzano; 
    b) Ufficio Servizio strade  competente  (statale,  provinciale  o
comunale); 
    c) Ufficio Prevenzione incendi  dell'Agenzia  per  la  Protezione
civile; 
    d) Ripartizione provinciale Economia. 
  4. I controlli di cui al comma 3 devono essere effettuati  entro  i
successivi 60 giorni. Gli uffici di cui alle lettere a), b) e c)  del
comma  3  trasmettono   l'esito   del   rispettivo   controllo   alla
Ripartizione provinciale  Economia,  che  provvede  all'adozione  del
relativo provvedimento. 
  5. Nel caso di impianti di distribuzione di carburante  stradali  e
autostradali  oggetto  di  rinnovo,  la   verifica   periodica -   da
effettuarsi entro e non oltre 15 anni  dalla  precedente -  volta  ad
accertare la conformita' dell'impianto  ai  sensi  dell'articolo  16,
comma 2, della legge e' svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui
al  comma  2  del  presente   articolo,   incaricato   dal   titolare
dell'autorizzazione,  mediante  perizia  giurata   che   attesti   la
conformita' dell'impianto al progetto autorizzato e  alle  successive
modifiche di impianto. 
  6. Il titolare  dell'autorizzazione  trasmette  all'amministrazione
competente la perizia giurata di cui al comma 5 almeno 9  mesi  prima
della scadenza del termine di 15 anni di cui allo stesso comma. 
  7. Nel caso di impianti  di  distribuzione  di  carburante  ad  uso
privato interno, la verifica periodica  - da effettuarsi entro e  non
oltre 15 anni dalla precedente - volta ad  accertare  la  conformita'
dell'impianto ai sensi dell'articolo 16, comma  2,  della  legge,  e'
svolta da un ingegnere o altro tecnico di cui al comma 2 del presente
articolo, incaricato dal titolare dell'autorizzazione. 
  8. Ai  titolari  degli  impianti  di  distribuzione  di  carburante
stradali  e  autostradali  oggetto  di  rinnovo  che   abbiano   gia'
presentato domanda e per i quali, alla  data  di  entrata  in  vigore
delle presenti modifiche, non si sia potuto procedere  ad  effettuare
la verifica  periodica  ai  sensi  del  previgente  articolo  23,  e'
consentita la prosecuzione dell'attivita' per  ulteriori  12  mesi  a
partire dall'entrata in vigore delle  modifiche  stesse.  Entro  tale
termine   i   titolari    degli    impianti    dovranno    provvedere
all'accertamento di conformita'  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo  e  trasmettere  la  perizia   giurata   all'amministrazione
competente, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
22.»