Art. 10 Regolamento di attuazione. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 82/2009 1. L'art. 11 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione: a) i requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, ai sensi dell'art. 3; b) le modalita' per la concessione, gestione ed erogazione dei titoli di acquisto, ai sensi dell'art. 2, comma 4; c) il numero dei componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione, le modalita' di scelta, e le cause di incompatibilita' dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento del gruppo stesso; d) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 6 e per l'individuazione, con metodo a campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b); e) le modalita' attuative dei processi informativi di cui all'art. 10, ivi comprese le modalita' di trasmissione degli elenchi di cui all'art. 7, comma 4.».