Art. 10 
 
Regolamento di attuazione.  Sostituzione  dell'art.  11  della  legge
                        regionale n. 82/2009 
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  82/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  articolo,  la  Giunta
regionale disciplina, in particolare, con regolamento di attuazione: 
    a)  i  requisiti  generali  per  l'accreditamento,  distinti  per
tipologia di servizio, ai sensi dell'art. 3; 
    b) le modalita' per la concessione, gestione  ed  erogazione  dei
titoli di acquisto, ai sensi dell'art. 2, comma 4; 
    c) il numero dei  componenti  del  Gruppo  tecnico  regionale  di
valutazione, le modalita' di scelta, e le cause  di  incompatibilita'
dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento
del gruppo stesso; 
    d) le modalita' e i criteri per lo svolgimento dell'attivita'  di
controllo di cui all'art. 6 e  per  l'individuazione,  con  metodo  a
campione, delle strutture per le quali controllare, ogni due anni, il
mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b); 
    e)  le  modalita'  attuative  dei  processi  informativi  di  cui
all'art. 10, ivi comprese le modalita' di trasmissione degli  elenchi
di cui all'art. 7, comma 4.».