Art. 12 
 
Commissione regionale per la qualita' e  la  sicurezza.  Sostituzione
  dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 
 
  1. L'art. 40 della legge regionale n.  51/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 40 (Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza).  -
1. Presso la Giunta regionale e' istituita una commissione denominata
«Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza», articolata in
due  sezioni,  una  per  l'accreditamento  sanitario  e  l'altra  per
l'accreditamento sociale integrato. 
  2.  La  Commissione   di   cui   al   comma   1   svolge   funzioni
tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equita' ed
in particolare: 
    a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in  materia  di
qualita' e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato; 
    b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari
livelli  di  valutazione   previsti   dai   rispettivi   sistemi   di
autorizzazione e di accreditamento in ambito sia  sanitario  sia  del
sistema sociale integrato; 
    c)  formula  proposte  alla  Regione  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di controllo e  per  indirizzare  le  attivita'  dei  gruppi
regionali di valutazione nonche'  del  gruppo  di  verifica,  da  cui
acquisisce le risultanze delle attivita' di verifica; 
    d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza; 
    e) redige annualmente una relazione sull'attivita'  svolta  e  le
iniziative assunte e sulle  risultanze  della  funzione  di  verifica
assicurata dal sistema di controllo regionale. 
  3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura, inoltre,  le
seguenti funzioni: 
    a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza; 
    b) promuove,  attraverso  gli  organismi  regionali  del  Governo
clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di  qualita'  e
sicurezza  delle  cure,  al  fine  di  garantire   livelli   omogenei
nell'ambito del servizio sanitario regionale. 
  4. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  definisce  la
composizione della Commissione di  cui  al  comma  1,  garantendo  la
presenza degli esperti regionali in materia di qualita', gestione del
rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario
regionale, degli esperti in materia di  valutazione  del  sistema  di
interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati  dai
produttori privati e pubblici,  tenendo  conto  dei  vari  livelli  e
complessita' delle  strutture  sanitarie  e  di  quelle  del  sistema
sociale integrato. 
  5. Per il loro funzionamento le  sezioni  di  cui  al  comma  1  si
avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti
settori regionali, che provvedono allo  svolgimento  delle  attivita'
necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti  alla  Commissione
dalla presente legge. 
  6. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  disciplina  la
corresponsione dei  rimborsi  spese  spettanti  ai  componenti  della
Commissione che non risultano dipendenti della  Regione,  degli  enti
del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al  sistema
sociale  integrato,  determinandone  i  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione.».