Art. 12 Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza. Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 1. L'art. 40 della legge regionale n. 51/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 40 (Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza). - 1. Presso la Giunta regionale e' istituita una commissione denominata «Commissione regionale per la qualita' e la sicurezza», articolata in due sezioni, una per l'accreditamento sanitario e l'altra per l'accreditamento sociale integrato. 2. La Commissione di cui al comma 1 svolge funzioni tecnico-scientifiche, consultive e di tutela e garanzia di equita' ed in particolare: a) svolge una funzione di consulenza alla Regione in materia di qualita' e sicurezza in ambito sanitario e sociale integrato; b) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione previsti dai rispettivi sistemi di autorizzazione e di accreditamento in ambito sia sanitario sia del sistema sociale integrato; c) formula proposte alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di controllo e per indirizzare le attivita' dei gruppi regionali di valutazione nonche' del gruppo di verifica, da cui acquisisce le risultanze delle attivita' di verifica; d) promuove le azioni formative nelle materie di competenza; e) redige annualmente una relazione sull'attivita' svolta e le iniziative assunte e sulle risultanze della funzione di verifica assicurata dal sistema di controllo regionale. 3. La sezione per l'accreditamento sanitario assicura, inoltre, le seguenti funzioni: a) esprime parere ai fini dell'accreditamento di eccellenza; b) promuove, attraverso gli organismi regionali del Governo clinico, il coordinamento delle iniziative in materia di qualita' e sicurezza delle cure, al fine di garantire livelli omogenei nell'ambito del servizio sanitario regionale. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1, garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualita', gestione del rischio clinico e valutazione delle performance del sistema sanitario regionale, degli esperti in materia di valutazione del sistema di interventi e servizi sociali integrati e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessita' delle strutture sanitarie e di quelle del sistema sociale integrato. 5. Per il loro funzionamento le sezioni di cui al comma 1 si avvalgono delle rispettive strutture tecnico operative dei competenti settori regionali, che provvedono allo svolgimento delle attivita' necessarie all'espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione dalla presente legge. 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione che non risultano dipendenti della Regione, degli enti del servizio sanitario regionale e di quelli appartenenti al sistema sociale integrato, determinandone i criteri e le modalita' di erogazione.».