Art. 13 
 
            Norma transitoria. Sostituzione dell'art. 13 
                  della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale n.  82/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 13 (Norma transitoria). - 1. Le strutture ed i  servizi  gia'
accreditati alla data di entrata in vigore del presente  articolo  si
adeguano ai requisiti per l'accreditamento ed agli indicatori per  la
verifica dell'attivita' svolta e dei risultati  raggiunti,  entro  un
anno dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'art.
3,  comma  5,  dandone  comunicazione,  entro  lo   stesso   termine,
rispettivamente alla Regione e al comune. 
  2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma  1  la  Giunta
regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di  cui  all'art.
3-ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano
effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori. 
  3. Le strutture che intendono accreditarsi prima  dell'approvazione
della deliberazione di  cui  all'art.  3,  comma  5,  trasmettono  la
domanda al comune che  rilascia  l'accreditamento  sulla  base  della
normativa antecedente all'entrata in vigore del presente articolo. 
  A seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art.  3,
comma 5, anche tali strutture si adeguano con le  modalita'  previste
dai commi 1 e 2. 
  4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2,  e  8,
comma 2, per  la  verifica  dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati
raggiunti decorre dall'approvazione della rispettiva deliberazione di
cui all'art. 3, comma 5.».