Art. 13 Norma transitoria. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 82/2009 1. L'art. 13 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Norma transitoria). - 1. Le strutture ed i servizi gia' accreditati alla data di entrata in vigore del presente articolo si adeguano ai requisiti per l'accreditamento ed agli indicatori per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, entro un anno dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, dandone comunicazione, entro lo stesso termine, rispettivamente alla Regione e al comune. 2. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, tramite il Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 3-ter ed il comune, verificano che le strutture ed i servizi si siano effettivamente adeguati ai nuovi requisiti ed ai nuovi indicatori. 3. Le strutture che intendono accreditarsi prima dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, trasmettono la domanda al comune che rilascia l'accreditamento sulla base della normativa antecedente all'entrata in vigore del presente articolo. A seguito dell'approvazione della deliberazione di cui all'art. 3, comma 5, anche tali strutture si adeguano con le modalita' previste dai commi 1 e 2. 4. Il termine di un anno previsto dagli articoli 5, comma 2, e 8, comma 2, per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti decorre dall'approvazione della rispettiva deliberazione di cui all'art. 3, comma 5.».