Art. 14 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri di  cui  all'art.  3-ter  della  legge  regionale  n.
82/2009, nonche' agli oneri previsti dall'art.  40,  comma  6,  della
legge regionale n. 51/2009, rispettivamente  cosi'  come  inserito  e
sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente  legge,  stimati  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in € 80.000,00,  si  fa  fronte
con  gli  stanziamenti  della  Missione  13  «Tutela  della  salute»,
Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento  ordinario
corrente per la garanzia dei LEA»,  Titolo  1  «Spese  correnti»  del
bilancio di previsione 2017-2019. 
  2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si  fa  fronte  con
legge di bilancio. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 4 maggio 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 26 aprile 2017. 
 
  (Omissis).