Art. 14 Norma finanziaria 1. Agli oneri di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 82/2009, nonche' agli oneri previsti dall'art. 40, comma 6, della legge regionale n. 51/2009, rispettivamente cosi' come inserito e sostituito dagli articoli 3 e 12 della presente legge, stimati per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in € 80.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019. 2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 maggio 2017 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 2017. (Omissis).