Art. 2 
 
Requisiti per l'accreditamento ed indicatori. Sostituzione  dell'art.
                 3 della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  82/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Requisiti per l'accreditamento  ed  indicatori).  -  1.  I
requisiti  per  l'accreditamento  attengono  all'intero  processo  di
produzione, erogazione e  fruizione  dei  servizi  e  riguardano,  in
particolare: 
    a) per le strutture: 
      1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo; 
      2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione
delle conoscenze, competenze e abilita' tecniche e relazionali  degli
operatori; 
      3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti  e
degli operatori. 
    b) per i servizi di assistenza domiciliare: 
      1) elementi organizzativi, di professionalita'  ed  esperienza,
atti a rispondere ai bisogni  di  cura  della  persona  nell'ambiente
domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori; 
      2) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti  e
degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali. 
    c) per gli altri servizi alla persona: 
      1) elementi organizzativi caratterizzati da  elevata  capacita'
di risposta nei tempi e nelle modalita' di erogazione dei servizi; 
      2) elementi di competenza professionale e di  esperienza  socio
assistenziale tali  da  garantire  l'appropriatezza  e  l'adeguatezza
necessarie ad assicurare la gestione di situazioni  complesse  sia  a
livello relazionale che per la contestualita' di esigenze  eterogenee
fra loro; 
      3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti  e
degli operatori. 
  2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarita' del lavoro, i
requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza  con  l'art.
26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in  materia  di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro). 
  3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro,  della
capacita' di piena  promozione  dei  diritti  di  cittadinanza  delle
persone e dell'apporto  fornito  alle  comunita'  di  riferimento  in
termini di solidarieta', coesione e qualita' della vita. 
  4.  I  requisiti  generali  per  l'accreditamento,   distinti   per
tipologia di servizio,  sono  definiti  con  il  regolamento  di  cui
all'art. 11. 
  5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio,  sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale. 
  6.  La  deliberazione  di  cui  al  comma  5  individua  anche  gli
indicatori per la verifica  dell'attivita'  svolta  e  dei  risultati
raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8. 
  7. La  Giunta  regionale  relaziona  annualmente  alla  commissione
consiliare competente sull'applicazione  dei  requisiti  specifici  e
degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.».