Art. 2 Requisiti per l'accreditamento ed indicatori. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 82/2009 1. L'art. 3 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Requisiti per l'accreditamento ed indicatori). - 1. I requisiti per l'accreditamento attengono all'intero processo di produzione, erogazione e fruizione dei servizi e riguardano, in particolare: a) per le strutture: 1) gestione del servizio in relazione al sistema organizzativo; 2) aspetti tecnico-professionali e formativi, quali espressione delle conoscenze, competenze e abilita' tecniche e relazionali degli operatori; 3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori. b) per i servizi di assistenza domiciliare: 1) elementi organizzativi, di professionalita' ed esperienza, atti a rispondere ai bisogni di cura della persona nell'ambiente domestico ed a valorizzare le competenze degli operatori; 2) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori, ad esclusione degli operatori individuali. c) per gli altri servizi alla persona: 1) elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacita' di risposta nei tempi e nelle modalita' di erogazione dei servizi; 2) elementi di competenza professionale e di esperienza socio assistenziale tali da garantire l'appropriatezza e l'adeguatezza necessarie ad assicurare la gestione di situazioni complesse sia a livello relazionale che per la contestualita' di esigenze eterogenee fra loro; 3) modalita' di rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori. 2. Al fine di garantire la sicurezza e la regolarita' del lavoro, i requisiti di cui al comma 1 sono individuati in coerenza con l'art. 26 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro). 3. I requisiti di cui al comma 1 tengono conto, tra l'altro, della capacita' di piena promozione dei diritti di cittadinanza delle persone e dell'apporto fornito alle comunita' di riferimento in termini di solidarieta', coesione e qualita' della vita. 4. I requisiti generali per l'accreditamento, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con il regolamento di cui all'art. 11. 5. I requisiti specifici, distinti per tipologia di servizio, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. 6. La deliberazione di cui al comma 5 individua anche gli indicatori per la verifica dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti, ai sensi degli articoli 5 e 8. 7. La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente sull'applicazione dei requisiti specifici e degli indicatori definiti con la deliberazione di cui al comma 5.».