Art. 3 Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato. Inserimento dell'art. 3-ter nella legge regionale n. 82/2009 1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 82/2009 e' inserito il seguente: «Art. 3-ter (Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato). - 1. Per lo svolgimento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 6, la Giunta regionale si avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, al quale e' preposto un coordinatore; il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale. 2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto. 3. Il Gruppo tecnico e' costituito da esperti in materia di qualita' e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato. 4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 il regolamento di cui all'art. 11 definisce il numero dei componenti del Gruppo tecnico, le modalita' di scelta e le cause di incompatibilita' dei medesimi, nonche' le modalita' di costituzione e funzionamento del gruppo stesso. 5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennita' di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali. 6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali. 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dell'indennita' di carica e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le modalita' di erogazione».