Art. 3 
 
Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del  sistema
  sociale  integrato.  Inserimento  dell'art.   3-ter   nella   legge
  regionale n. 82/2009 
 
  1. Dopo l'art. 3-bis della legge regionale n. 82/2009  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  3-ter  (Gruppo  tecnico  regionale  di  valutazione  per  le
strutture del sistema sociale integrato). -  1.  Per  lo  svolgimento
dell'attivita' di controllo di cui all'art. 6, la Giunta regionale si
avvale del Gruppo tecnico regionale di valutazione per  le  strutture
del sistema sociale integrato, al quale e' preposto un  coordinatore;
il Gruppo tecnico opera presso il competente settore regionale. 
  2. Il direttore della direzione competente per materia  costituisce
il Gruppo tecnico con proprio decreto. 
  3. Il Gruppo  tecnico  e'  costituito  da  esperti  in  materia  di
qualita' e di  valutazione  delle  prestazioni  del  sistema  sociale
integrato. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3  il  regolamento  di
cui all'art.  11  definisce  il  numero  dei  componenti  del  Gruppo
tecnico, le modalita' di scelta e le cause  di  incompatibilita'  dei
medesimi, nonche' le modalita' di costituzione  e  funzionamento  del
gruppo stesso. 
  5. Al coordinatore del  Gruppo  tecnico  compete  un'indennita'  di
carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per
i dirigenti regionali. 
  6. Agli altri componenti del Gruppo tecnico compete  esclusivamente
il rimborso  delle  spese  sostenute  nella  misura  prevista  per  i
dirigenti regionali. 
  7. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  disciplina  la
corresponsione dell'indennita' di carica e dei rimborsi spese di  cui
ai commi 5 e 6, determinandone gli importi, i criteri e le  modalita'
di erogazione».