Art. 4 Accreditamento delle strutture. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 le parole: «Il comune nel cui territorio e' ubicata la struttura» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituita dalla seguente: «b) possesso dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'art. 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 e' inserito il seguente: «2-bis. La Giunta regionale comunica l'avvenuto rilascio dell'accreditamento al comune competente per territorio.». 4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicita' e di aggiornamento.».