Art. 4 
 
        Accreditamento delle strutture. Modifiche all'art. 4 
                  della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.
82/2009 le parole: «Il  comune  nel  cui  territorio  e'  ubicata  la
struttura» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale». 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  n.
82/2009 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) possesso dei  requisiti  contenuti  nel  regolamento  di  cui
all'art. 11 e nella  deliberazione  della  Giunta  regionale  di  cui
all'art. 3, comma 5.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis.  La   Giunta   regionale   comunica   l'avvenuto   rilascio
dell'accreditamento al comune competente per territorio.». 
  4. Il comma 3 dell'art. 4  della  legge  regionale  n.  82/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  La  Giunta  regionale  istituisce  l'elenco  delle   strutture
accreditate,  prevedendone  forme  idonee   di   pubblicita'   e   di
aggiornamento.».