Art. 5 Verifica dell'attivita' svolta dalle strutture e dei risultati raggiunti. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 le parole «definiti nel regolamento di cui all'art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5». 2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 le parole "al comune competente per il controllo di cui all'art. 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «alla Giunta regionale per il controllo di cui all'art. 6, comma 1.»