Art. 5 
 
Verifica  dell'attivita'  svolta  dalle  strutture  e  dei  risultati
  raggiunti. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  82/2009  le
parole «definiti nel regolamento di cui all'art. 11» sono  sostituite
dalle seguenti: «previsti nella deliberazione della Giunta  regionale
di cui all'art. 3, comma 5». 
  2. Al comma 2 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  82/2009  le
parole "al comune competente per il  controllo  di  cui  all'art.  6,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti «alla Giunta regionale per il
controllo di cui all'art. 6, comma 1.»