Art. 6 
 
Attivita' di controllo  delle  strutture.  Sostituzione  dell'art.  6
                  della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale  n.  82/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6  (Attivita'  di  controllo).  -  1.  La  Giunta  regionale,
avvalendosi del Gruppo tecnico regionale  di  valutazione  che  opera
attraverso sopralluoghi, controlla: 
    a) entro un anno dall'accreditamento, il possesso  dei  requisiti
di cui all'art. 3 da parte delle strutture accreditate; 
    b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la  conformita'
agli indicatori delle strutture, individuate con  metodo  a  campione
secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 11. 
  2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale  ne
da'  comunicazione  alla  struttura  e  stabilisce  un  termine   per
l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni. 
  3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del
comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia
data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito,  la  Giunta
regionale procede  alla  revoca  dell'accreditamento,  che  non  puo'
essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca  e  ne  da'
comunicazione al comune competente per territorio. 
  4. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi  in  cui
venga meno il provvedimento di autorizzazione.».