Art. 6 Attivita' di controllo delle strutture. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 82/2009 1. L'art. 6 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Attivita' di controllo). - 1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla: a) entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 da parte delle strutture accreditate; b) ogni due anni, il mantenimento dei requisiti e la conformita' agli indicatori delle strutture, individuate con metodo a campione secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 11. 2. In caso di esito negativo del controllo, la Giunta regionale ne da' comunicazione alla struttura e stabilisce un termine per l'adeguamento, non inferiore a trenta giorni. 3. In caso di mancato adeguamento al termine assegnato ai sensi del comma 2, la Giunta regionale invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta nei termini stabiliti dal sollecito, la Giunta regionale procede alla revoca dell'accreditamento, che non puo' essere nuovamente concesso prima di sei mesi dalla revoca e ne da' comunicazione al comune competente per territorio. 4. L'accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.».