Art. 8 Verifica dell'attivita' svolta dai servizi e dei risultati raggiunti. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 82/2009 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 82/2009 le parole «contenuti nel regolamento di cui all'art. 11»: sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5.».