Art. 8 
 
Verifica dell'attivita' svolta dai servizi e dei risultati raggiunti.
  Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  82/2009  le
parole  «contenuti  nel  regolamento  di  cui  all'art.   11»:   sono
sostituite dalle seguenti: «previsti dalla deliberazione della Giunta
regionale di cui all'art. 3, comma 5.».