Art. 11 
 
                          Consulta museale 
 
  1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e
su  proposta  dell'assessore/assessora  provinciale  competente,  una
Consulta museale che funge da organo consultivo per gli indirizzi  di
politica museale. La Consulta museale e' costituita da  almeno  sette
componenti, tra cui l'assessore/assessora provinciale competente, che
la presiede e gli assessori competenti per le attivita'  culturali  o
loro delegati. Nell'ambito della sua attivita', la  Consulta  museale
esprime pareri sulle materie indicate negli articoli 4 e 10. 
  2. La Consulta museale e' composta da  specialisti  in  materia  di
musei di comprovata esperienza e da esperti nei settori della cultura
e  dell'educazione,  nonche'  da  un/una   rappresentante   esperto/a
proveniente dal settore culturale e formativo  nominato/nominata  dal
Consiglio dei Comuni. 
  3. La Consulta museale puo' anche suddividersi in  sottocommissioni
o  giurie,   nominate   dalla   Giunta   provinciale,   e   convocare
all'occorrenza,   specialisti    esterni    o    rappresentanti    di
organizzazioni esterne. 
  4.  La  Consulta  museale  propone  i  soggetti  beneficiari  delle
agevolazioni triennali di cui all'art. 10, comma 7. 
  5. La Consulta  museale  propone  i  vincitori  dei  premi  museali
indetti dalla Provincia e del marchio di qualita' museale. 
  6. La Consulta museale si riunisce almeno una volta all'anno  e  le
sue sedute sono pubbliche. 
  7. Ai componenti e al  segretario/alla  segretaria  della  Consulta
museale, delle sottocommissioni e delle giurie  vengono  corrisposti,
se spettanti, i gettoni di presenza e i  rimborsi  per  le  trasferte
previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.