Art. 11 Consulta museale 1. La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell'assessore/assessora provinciale competente, una Consulta museale che funge da organo consultivo per gli indirizzi di politica museale. La Consulta museale e' costituita da almeno sette componenti, tra cui l'assessore/assessora provinciale competente, che la presiede e gli assessori competenti per le attivita' culturali o loro delegati. Nell'ambito della sua attivita', la Consulta museale esprime pareri sulle materie indicate negli articoli 4 e 10. 2. La Consulta museale e' composta da specialisti in materia di musei di comprovata esperienza e da esperti nei settori della cultura e dell'educazione, nonche' da un/una rappresentante esperto/a proveniente dal settore culturale e formativo nominato/nominata dal Consiglio dei Comuni. 3. La Consulta museale puo' anche suddividersi in sottocommissioni o giurie, nominate dalla Giunta provinciale, e convocare all'occorrenza, specialisti esterni o rappresentanti di organizzazioni esterne. 4. La Consulta museale propone i soggetti beneficiari delle agevolazioni triennali di cui all'art. 10, comma 7. 5. La Consulta museale propone i vincitori dei premi museali indetti dalla Provincia e del marchio di qualita' museale. 6. La Consulta museale si riunisce almeno una volta all'anno e le sue sedute sono pubbliche. 7. Ai componenti e al segretario/alla segretaria della Consulta museale, delle sottocommissioni e delle giurie vengono corrisposti, se spettanti, i gettoni di presenza e i rimborsi per le trasferte previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.