Art. 7 Personale 1. Il personale dei musei provinciali e' personale della Provincia. 2. Alle direttrici e ai direttori dei musei si applica il trattamento giuridico ed economico delle direttrici e dei direttori d'ufficio ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei vigenti contratti collettivi per il personale dirigente della Provincia. 3. Il contingente orario per il personale stagionale dell'Azienda Musei provinciali e' fissato annualmente dalla Giunta provinciale. 4. Oltre al personale di ruolo, l'Azienda Musei provinciali puo' assumere personale, anche a orario ridotto, a tempo determinato con contratto di diritto privato ai sensi della normativa vigente, per mansioni stagionali o limitate nel tempo, in particolare per visite guidate all'interno e all'esterno dei musei, vigilanza, mediazione e didattica museale, attivita' di progettazione e ideazione per mostre e collezioni, ricerca, catalogazione e restauro di oggetti, servizio cassa, vendita nello shop del museo, gastronomia, attivita' amministrativa generale, attivita' di custodia, servizio di pulizia e altri compiti.