Art. 7 
 
                              Personale 
 
  1. Il personale dei musei provinciali e' personale della Provincia. 
  2.  Alle  direttrici  e  ai  direttori  dei  musei  si  applica  il
trattamento giuridico ed economico delle direttrici e  dei  direttori
d'ufficio ai sensi delle  disposizioni  della  legge  provinciale  23
aprile 1992, n.  10,  e  dei  vigenti  contratti  collettivi  per  il
personale dirigente della Provincia. 
  3. Il contingente orario per il personale  stagionale  dell'Azienda
Musei provinciali e' fissato annualmente dalla Giunta provinciale. 
  4. Oltre al personale di ruolo, l'Azienda  Musei  provinciali  puo'
assumere personale, anche a orario ridotto, a tempo  determinato  con
contratto di diritto privato ai sensi della  normativa  vigente,  per
mansioni stagionali o limitate nel tempo, in particolare  per  visite
guidate all'interno e all'esterno dei musei, vigilanza, mediazione  e
didattica museale, attivita' di progettazione e ideazione per  mostre
e collezioni, ricerca, catalogazione e restauro di oggetti,  servizio
cassa,  vendita  nello  shop  del   museo,   gastronomia,   attivita'
amministrativa generale, attivita' di custodia, servizio di pulizia e
altri compiti.