Art. 7 Interventi a valenza sovraregionale 1. Qualora progetti o iniziative di natura strategica finanziati con risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si estendano al territorio di comuni di confine altoatesini, la Giunta provinciale e' autorizzata ad integrare il finanziamento delle predette iniziative, mediante assegnazioni all'apposito fondo, sempre che le predette progettualita' siano di interesse bilaterale e rappresentino particolari occasioni di sviluppo e valorizzazione del territorio altoatesino. 2. Alla copertura della spesa nella misura massima di 500.000,00 di euro a carico dell'esercizio finanziario 2017, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2017-2019.