Art. 14 
 
            Sviluppo e diffusione del mobility management 
 
  1. La Giunta regionale puo' prevedere in capo al  mobility  manager
della regione Emilia-Romagna attivita' di promozione e coordinamento,
da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e progetti
concernenti la mobilita' sostenibile casa-lavoro e  casa-scuola,  con
attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili,  di
supporto alla predisposizione del Piano degli spostamenti casa-lavoro
e della mobilita' del personale aziendale, di competenza dei mobility
manager operanti sull'intero territorio  regionale,  compresi  quelli
scolastici, anche con riferimento all'art. 5, comma 6, della legge 28
dicembre  2015,  n.  221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali). 
  2.  Il  mobility  manager  della  regione  Emilia-Romagna  effettua
annualmente  il  monitoraggio  di  quanto  attuato   nel   territorio
regionale in merito all'incentivazione  della  mobilita'  sostenibile
aziendale.