Art. 14 Sviluppo e diffusione del mobility management 1. La Giunta regionale puo' prevedere in capo al mobility manager della regione Emilia-Romagna attivita' di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e progetti concernenti la mobilita' sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, di supporto alla predisposizione del Piano degli spostamenti casa-lavoro e della mobilita' del personale aziendale, di competenza dei mobility manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all'art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). 2. Il mobility manager della regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilita' sostenibile aziendale.