Art. 15 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge,  per
gli esercizi finanziari  2017-2019  la  Regione  fa  fronte  mediante
l'istituzione nella parte spesa del bilancio  regionale  di  appositi
capitoli, nell'ambito di  missioni  e  programmi  specifici,  la  cui
copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico  accantonati
nell'ambito del fondo speciale, di  cui  alla  Missione  20  Fondi  e
accantonamenti - Programma 3 Altri  fondi  "Fondo  speciale  per  far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione - Spese correnti" del  bilancio  di  previsione
2017-2019. 
  2. La Giunta regionale e' autorizzata  a  provvedere,  con  proprio
atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie. 
  3. Per gli  esercizi  successivi  al  2019,  agli  oneri  derivanti
dall'attuazione della presente legge, si fa fronte nell'ambito  delle
autorizzazioni  di  spesa  annualmente  disposte   dalla   legge   di
approvazione del bilancio ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  38
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).