Art. 16 Clausola valutativa 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere la ciclabilita'. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti: a) il numero e la qualita' degli interventi finanziati e realizzati in ambito urbano ed extraurbano; b) il grado di realizzazione della RCR; c) una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della RCR; d) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilita' ciclabile nei centri urbani, in termini di riduzione del tasso di motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a combustione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonche' di sinistri e danni agli utenti della strada; e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con il trasporto pubblico locale e regionale; f) la tipologia e la localizzazione degli interventi realizzati, i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e la percentuale di contribuzione regionale; g) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui al comma 1.