Art. 16 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. L'Assemblea legislativa esercita  il  controllo  sull'attuazione
della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere  la
ciclabilita'. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta  regionale
presenta alla commissione assembleare competente  una  relazione  sui
seguenti aspetti: 
    a)  il  numero  e  la  qualita'  degli  interventi  finanziati  e
realizzati in ambito urbano ed extraurbano; 
    b) il grado di realizzazione della RCR; 
    c) una dettagliata analisi in ordine allo stato manutentivo della
RCR; 
    d) i risultati ottenuti dall'incremento della mobilita' ciclabile
nei  centri  urbani,  in  termini   di   riduzione   del   tasso   di
motorizzazione con particolare riferimento ai veicoli a  combustione,
dell'inquinamento atmosferico ed acustico nonche' di sinistri e danni
agli utenti della strada; 
    e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale bicicletta con
il trasporto pubblico locale e regionale; 
    f) la tipologia e la localizzazione degli interventi  realizzati,
i beneficiari dei contributi, le risorse programmate e concesse e  la
percentuale di contribuzione regionale; 
    g) eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione della legge. 
  2.  Le  competenti  strutture  dell'Assemblea  e  della  Giunta  si
raccordano per la migliore realizzazione della valutazione di cui  al
comma 1.