Art. 17 Disposizioni di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione della presente legge si assume come quadro previsionale di riferimento di cui all'art. 3, comma 1, la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n. 1157 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra Regione e province, e degli elaborati tecnici della Rete delle ciclovie regionali), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 5 giugno 2017 BONACCINI (Omissis).