Art. 17 
 
                 Disposizioni di prima applicazione 
 
  1. In sede di prima applicazione della  presente  legge  si  assume
come quadro previsionale di riferimento di cui all'art. 3,  comma  1,
la RCR oggetto del Protocollo di intesa tra la Regione e le province,
approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2014, n.
1157 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa, tra Regione e
province,  e  degli  elaborati  tecnici  della  Rete  delle  ciclovie
regionali), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate
a livello locale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna. 
    Bologna, 5 giugno 2017 
 
                              BONACCINI 
 
  (Omissis).