Art. 5 
 
            Programmazione della mobilita' ciclopedonale 
                        extraurbana ed urbana 
 
  1. Gli enti locali di cui  all'art.  4,  comma  1,  programmano  le
azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla
realizzazione delle finalita' di cui all'art.  1  in  conformita'  ai
propri piani e all'attuazione degli  obiettivi  di  accessibilita'  e
intermodalita' con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il
collegamento  ciclabile  tra  comuni   limitrofi,   con   particolare
riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio. 
  2. Gli stessi enti locali programmano, in  coerenza  con  i  propri
strumenti  di  pianificazione  urbanistica,   azioni   e   interventi
necessari a garantire ed attuare le finalita' e gli obiettivi di  cui
alla presente legge, dando priorita' alle  reti  urbane  di  percorsi
ciclabili e ciclopedonali ed  in  particolare  la  continuita'  degli
spostamenti quotidiani di breve raggio, la  connessione  con  i  poli
attrattori e di interscambio, con i percorsi  extraurbani  e  con  la
RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di  provincia
e dei  centri  storici  nonche'  dei  principali  siti  di  interesse
turistico-culturale. 
  3. La  programmazione  delle  azioni  e  degli  interventi  per  la
ciclopedonalita' e' parte integrante dei Piani urbani della mobilita'
sostenibile (PUMS) di cui alla  Comunicazione  della  Commissione  al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al  Comitato  Economico  e  Sociale
Europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione  sulla  mobilita'
urbana" COM (2009) 490 def. del 30 settembre 2009 e dei Piani  urbani
del traffico (PUT), in quanto finalizzati a promuovere  modalita'  di
trasporto sostenibile in ambito  urbano  attraverso  l'aumento  della
sicurezza  stradale,  in  particolare   degli   utenti   vulnerabili,
garantendo  la  sostenibilita'  ambientale  e  la   riduzione   delle
emissioni nocive, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico
prodotti dal traffico veicolare privato. 
  4. Al fine del migliore coordinamento e dell'efficace realizzazione
delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalita', i  PUMS,  di
cui si dotano gli  enti  locali  o  loro  forme  associative,  curano
altresi' l'organizzazione interna in ambito di  mobilita'  ciclabile,
al fine di assicurare il presidio tecnico ed il  coordinamento  delle
iniziative. 
  5.  Nell'attivita'  di  programmazione  gli  enti  locali   possono
avvalersi  di  consulte  appositamente  costituite  e  composte   dai
soggetti associativi e del volontariato che  sono  espressione  della
societa' civile sul tema della mobilita' ciclistica.