Art. 5 Programmazione della mobilita' ciclopedonale extraurbana ed urbana 1. Gli enti locali di cui all'art. 4, comma 1, programmano le azioni e gli interventi nell'ambito di propria competenza, volti alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 in conformita' ai propri piani e all'attuazione degli obiettivi di accessibilita' e intermodalita' con il trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti periurbani, nel rispetto del territorio. 2. Gli stessi enti locali programmano, in coerenza con i propri strumenti di pianificazione urbanistica, azioni e interventi necessari a garantire ed attuare le finalita' e gli obiettivi di cui alla presente legge, dando priorita' alle reti urbane di percorsi ciclabili e ciclopedonali ed in particolare la continuita' degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e l'attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici nonche' dei principali siti di interesse turistico-culturale. 3. La programmazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalita' e' parte integrante dei Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS) di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sulla mobilita' urbana" COM (2009) 490 def. del 30 settembre 2009 e dei Piani urbani del traffico (PUT), in quanto finalizzati a promuovere modalita' di trasporto sostenibile in ambito urbano attraverso l'aumento della sicurezza stradale, in particolare degli utenti vulnerabili, garantendo la sostenibilita' ambientale e la riduzione delle emissioni nocive, dei consumi energetici e dell'inquinamento acustico prodotti dal traffico veicolare privato. 4. Al fine del migliore coordinamento e dell'efficace realizzazione delle azioni e degli interventi per la ciclopedonalita', i PUMS, di cui si dotano gli enti locali o loro forme associative, curano altresi' l'organizzazione interna in ambito di mobilita' ciclabile, al fine di assicurare il presidio tecnico ed il coordinamento delle iniziative. 5. Nell'attivita' di programmazione gli enti locali possono avvalersi di consulte appositamente costituite e composte dai soggetti associativi e del volontariato che sono espressione della societa' civile sul tema della mobilita' ciclistica.