Art. 7 Contrasto al furto 1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialita' la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali: a) forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni; b) servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimita' delle velostazioni; c) marchiatura registrata delle biciclette, diretta alla loro iscrizione nei registri di cui all'art. 6, comma 4, lettera c). La Regione stabilisce a tal fine i requisiti per garantire l'uniformita' delle procedure di marchiatura e di registrazione sull'intero territorio regionale.