Art. 7 
 
                         Contrasto al furto 
 
  1. Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle  azioni
possono costituire elementi di premialita' la realizzazione di misure
volte a contrastare il furto quali: 
    a) forme di vigilanza,  anche  attraverso  l'uso  di  sistemi  di
videosorveglianza nei  limiti  consentiti  dalle  leggi,  nei  luoghi
attrattori come sedi di lavoro, scuole,  uffici  pubblici,  strutture
sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo  libero,  postazioni
di bike sharing e velostazioni; 
    b) servizi agli utenti,  anche  in  funzione  di  prevenzione  al
furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in
prossimita' delle velostazioni; 
    c) marchiatura registrata delle  biciclette,  diretta  alla  loro
iscrizione nei registri di cui all'art. 6, comma 4, lettera c). 
  La  Regione  stabilisce  a  tal  fine  i  requisiti  per  garantire
l'uniformita' delle  procedure  di  marchiatura  e  di  registrazione
sull'intero territorio regionale.