Art. 8 Finanziamento di azioni ed interventi 1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'art. 6 mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2. 2. Sono soggetti beneficiari dei contributi regionali per la promozione della ciclabilita' la citta' metropolitana, le province e le aree vaste qualora costituite, i comuni e le loro unioni, le agenzie locali per la mobilita' e le societa' di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilita'. 3. Gli enti che evidenziano gravi inadempienze nella manutenzione delle proprie infrastrutture, della segnaletica e degli arredi funzionali alla ciclabilita' non potranno essere beneficiari di contributi in applicazione della presente legge. 4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1.