Art. 8 
 
                Finanziamento di azioni ed interventi 
 
  1. La Regione finanzia le azioni e gli interventi di cui all'art. 6
mediante la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al
comma 2. 
  2. Sono  soggetti  beneficiari  dei  contributi  regionali  per  la
promozione della ciclabilita' la citta' metropolitana, le province  e
le aree vaste qualora costituite, i  comuni  e  le  loro  unioni,  le
agenzie locali per la mobilita' e le societa' di gestione che operano
nel settore del trasporto pubblico e della mobilita'. 
  3. Gli enti che evidenziano gravi inadempienze  nella  manutenzione
delle  proprie  infrastrutture,  della  segnaletica  e  degli  arredi
funzionali alla  ciclabilita'  non  potranno  essere  beneficiari  di
contributi in applicazione della presente legge. 
  4. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i criteri  e  le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1.