Art. 9 
 
         Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione 
                       di azioni e interventi 
 
  1. La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi  di  programma
per la realizzazione, anche mediante la  concessione  di  contributi,
degli interventi e delle azioni di cui all'art. 6. 
  2.  La  Regione  puo'  realizzare  direttamente  o   compartecipare
finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti  dalle
intese e dagli accordi di cui al comma 1. 
  3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire: 
    a) le responsabilita' dei  soggetti  attuatori  degli  interventi
oggetto del finanziamento regionale; 
    b) i tempi di realizzazione; 
    c)  la  titolarita'  della  proprieta'   e   della   gestione   e
manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare. 
  4. Nelle intese ed accordi di cui al  comma  1  gli  enti  pubblici
possono prevedere di tenere il proprietario indenne o  manlevato  dai
danni che  occorrano  a  terzi  in  dipendenza  o  in  occasione  del
passaggio. 
  5. Gli enti proprietari al fine di provvedere al  contenimento  dei
costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche  attraverso
gli strumenti di gestione  partecipata  dei  beni  comuni  quali,  ad
esempio, i patti di collaborazione. 
  6. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi  che  insistono
sul territorio di piu' comuni devono prevedere anche la  ripartizione
dei costi di manutenzione, sia  ordinaria  che  straordinaria  tra  i
soggetti partecipanti agli accordi stessi  e  proprietari  o  gestori
delle  relative  tratte.  Per  i  sentieri  e  gli  itinerari   senza
particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi  e
in zone protette,  dove  le  biciclette  sono  ammesse,  deve  essere
individuato il  soggetto  responsabile,  pubblico  o  privato,  della
gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso. 
  7. La Regione promuove, d'intesa con i comuni e le loro unioni, con
le province e le aree vaste qualora costituite, con le organizzazioni
di volontariato e le associazioni del settore di cui  rispettivamente
alla  legge  regionale  21  febbraio  2005,  n.  12  (Norme  per   la
valorizzazione  delle  organizzazioni  di  volontariato.  Abrogazione
della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale
9  dicembre  2002,  n.  34  (Norme  per   la   valorizzazione   delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale
7 marzo 1995, n. 10), con le associazioni  di  utenti  e  consumatori
attive  nel  settore,  con  il  sistema  scolastico,   attivita'   di
informazione  e  formazione  tese  alla  diffusione  dell'uso   della
bicicletta,  considerando   gli   aspetti   inerenti   la   mobilita'
sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di
vita. 
  8. La Regione promuove altresi' accordi  con  e  tra  enti  locali,
Ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con
la partecipazione dei rispettivi mobility manager, per: 
    a) la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative  di
mobilita' sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus,  di
bike sharing; 
    b) la realizzazione di percorsi  protetti  per  gli  spostamenti,
anche collettivi  e  guidati,  tra  casa  e  scuola,  a  piedi  o  in
bicicletta, e di circuiti chiusi  in  cui  imparare  e  praticare  in
sicurezza l'uso della bicicletta; 
    c) la realizzazione di iniziative di  educazione  stradale  e  di
laboratori e uscite didattiche con mezzi  sostenibili,  di  riduzione
del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli  autoveicoli,  in
coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.