Art. 9 Protocolli d'intesa e accordi per la realizzazione di azioni e interventi 1. La Regione promuove protocolli d'intesa e accordi di programma per la realizzazione, anche mediante la concessione di contributi, degli interventi e delle azioni di cui all'art. 6. 2. La Regione puo' realizzare direttamente o compartecipare finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui al comma 1. 3. Le intese e gli accordi di cui al comma 1 devono definire: a) le responsabilita' dei soggetti attuatori degli interventi oggetto del finanziamento regionale; b) i tempi di realizzazione; c) la titolarita' della proprieta' e della gestione e manutenzione degli interventi stessi, esistenti o da realizzare. 4. Nelle intese ed accordi di cui al comma 1 gli enti pubblici possono prevedere di tenere il proprietario indenne o manlevato dai danni che occorrano a terzi in dipendenza o in occasione del passaggio. 5. Gli enti proprietari al fine di provvedere al contenimento dei costi possono attuare la gestione e la manutenzione anche attraverso gli strumenti di gestione partecipata dei beni comuni quali, ad esempio, i patti di collaborazione. 6. Gli accordi che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di piu' comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria tra i soggetti partecipanti agli accordi stessi e proprietari o gestori delle relative tratte. Per i sentieri e gli itinerari senza particolari standard costruttivi, sugli argini fluviali, in parchi e in zone protette, dove le biciclette sono ammesse, deve essere individuato il soggetto responsabile, pubblico o privato, della gestione e della manutenzione per tutta l'estensione del percorso. 7. La Regione promuove, d'intesa con i comuni e le loro unioni, con le province e le aree vaste qualora costituite, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10), con le associazioni di utenti e consumatori attive nel settore, con il sistema scolastico, attivita' di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilita' sostenibile, la sicurezza stradale ed il miglioramento degli stili di vita. 8. La Regione promuove altresi' accordi con e tra enti locali, Ufficio scolastico regionale e soggetti pubblici e privati, anche con la partecipazione dei rispettivi mobility manager, per: a) la realizzazione di progetti diretti a favorire iniziative di mobilita' sostenibile, incluse iniziative di pedibus, di bicibus, di bike sharing; b) la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, e di circuiti chiusi in cui imparare e praticare in sicurezza l'uso della bicicletta; c) la realizzazione di iniziative di educazione stradale e di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli, in coerenza con programmi regionali, nazionali ed europei.