Art. 14 Vigilanza sulle strutture autorizzate 1. Ferma restando la competenza in materia di vigilanza sulle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali attribuita ad altri soggetti dalla normativa nazionale e regionale, A.Li.Sa. provvede, con cadenza almeno biennale, ad accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione delle strutture di cui all'art. 2. A.Li.Sa. compie, altresi', specifiche verifiche su richiesta del comune o di altre autorita' pubbliche, nonche' a seguito di motivata segnalazione degli utenti. 2. Per le verifiche di cui al comma 1 A.Li.Sa. puo' avvalersi del personale delle ASL e dei comuni ai sensi dell'art. 6, comma 2. 3. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative, nel caso in cui siano riscontrate gravi carenze di requisiti autorizzativi o comunque situazioni che comportino grave pregiudizio o pericolo per la salute e la tutela degli assistiti, A.Li.Sa. ne da' comunicazione al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione. 4. A.Li.Sa., in collaborazione con l'ASL e il Comune, adotta ogni provvedimento necessario ad assicurare la continuita' assistenziale. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, su richiesta dell'interessato, A.Li.Sa. accerta entro trenta giorni il ripristino dei requisiti autorizzativi o il superamento delle condizioni che hanno determinato le situazioni di grave pregiudizio o pericolo per gli assistiti e ne da' comunicazione al Comune. 6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 se, nel corso delle attivita' di verifica, vengono accertate carenze in ordine ai requisiti autorizzativi, A.Li.Sa. assegna alla struttura interessata un congruo termine per l'adeguamento e provvede alla verifica nei successivi trenta giorni. 7. I provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sono comunicati da parte del comune ad A.Li.Sa. entro quindici giorni dalla loro adozione.