Art. 3 Funzioni regionali 1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, definisce, su proposta dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni: a) l'individuazione delle tipologie di strutture rientranti in ciascuna delle lettere di cui all'art. 2; b) i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie, sociosanitarie e sociali; c) le procedure e le modalita' di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonche' gli importi dovuti ad A.Li.Sa. a copertura degli oneri sostenuti per l'attivita' istruttoria di competenza; d) le modalita' di presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera e); e) i requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie; f) le caratteristiche e le articolazioni degli elenchi di cui agli articoli 7 e 11; g) le modalita' di raccolta e aggiornamento dei dati inerenti la tipologia e i volumi di attivita' sanitaria, sociosanitaria e sociale. 2. A.Li.Sa., in ordine alle proposte di cui al comma 1, lettere b) ed e), acquisisce preventivamente le valutazioni delle associazioni e degli enti interessati. 3. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale il parere si intende favorevole. 4. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), disciplina gli standard e i tempi assistenziali in relazione al numero delle persone assistite presenti nella struttura. 5. La Regione rilascia i provvedimenti di accreditamento istituzionale di cui al Capo II del Titolo II e svolge le ulteriori funzioni a essa attribuite dalla presente legge.