Art. 4 Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie cosi' come individuate dall'art. 2 sono soggetti ad autorizzazione da parte del Comune di ubicazione delle strutture secondo le procedure previste, rispettivamente, al comma 2 e agli articoli 5 e 6. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione, nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate. 2. Per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e sociosanitarie A.Li.Sa. esprime il parere di compatibilita' del progetto di cui all'art. 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni sulla base della programmazione sociosanitaria regionale in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e della localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale. Tale parere e' trasmesso al comune competente.