Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 5/2016 
 
  1. All'art. 23 della  legge  regionale  5/2016  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al  comma  4  dopo  le  parole  «facilitarne  l'adozione.»  e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  «L'Assemblea   regionale   d'ambito
provvede all'approvazione dello  statuto  dell'AUSIR  successivamente
alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 10.»; 
    b) al comma  5  le  parole  «Entro  i  successivi  trenta  giorni
l'Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assessore»; 
    c) al comma 5 le parole «, e approva lo Statuto dell'AUSIR»  sono
soppresse; 
    d) al comma 5 le parole «Entro i successivi trenta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro i successivi quindici giorni»; 
    e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Nelle more della nomina del Presidente  dell'AUSIR,  la
richiesta  di  convocazione  delle  conferenze  dei  Sindaci  di  cui
all'art. 6, comma 2, e' formulata dall'Assessore regionale competente
in materia di ambiente».