Art. 3 Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 5/2016 1. All'art. 23 della legge regionale 5/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dopo le parole «facilitarne l'adozione.» e' aggiunto il seguente periodo: «L'Assemblea regionale d'ambito provvede all'approvazione dello statuto dell'AUSIR successivamente alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 10.»; b) al comma 5 le parole «Entro i successivi trenta giorni l'Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assessore»; c) al comma 5 le parole «, e approva lo Statuto dell'AUSIR» sono soppresse; d) al comma 5 le parole «Entro i successivi trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i successivi quindici giorni»; e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle more della nomina del Presidente dell'AUSIR, la richiesta di convocazione delle conferenze dei Sindaci di cui all'art. 6, comma 2, e' formulata dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente».