Art. 2 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  omeoterma
e per il prelievo venatorio), esercita le seguenti funzioni: 
    a) approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, con deliberazione della  giunta  regionale,  su
proposta dell'assessore competente in materia  di  caccia,  il  Piano
triennale di eradicazione della nutria, previo  parere  dell'Istituto
superiore per la protezione ambientale (ISPRA); 
    b) cura l'attuazione del Piano triennale  di  eradicazione  della
nutria, di seguito Piano, anche avvalendosi della collaborazione  dei
comuni singoli o associati, degli enti gestori delle  aree  protette,
dei consorzi di bonifica e delle realta' associative organizzate. 
  2. In particolare la direzione centrale competente  in  materia  di
caccia esercita le seguenti funzioni: 
    a) realizza e coordina gli interventi previsti dal Piano; 
    b) cura il coordinamento e la formazione  dei  soggetti  preposti
all'attuazione del Piano e provvede a selezionare  gli  operatori  di
cui all'art. 4,  comma  2,  adottando  i  relativi  provvedimenti  di
autorizzazione.