Art. 3 Piano triennale di eradicazione della nutria 1. Il Piano triennale di eradicazione della nutria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), contiene: a) l'analisi di massima della popolazione di nutria sul territorio regionale e i suoi impatti, in particolare, sulle difese idrauliche e sull'agricoltura; b) le modalita' e le metodologie per gli interventi di contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria; c) le modalita' di coinvolgimento dei comuni, degli enti gestori delle aree protette, dei consorzi di bonifica e delle realta' associative organizzate; d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e per l'eventuale formazione, selezione e autorizzazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano; e) le modalita' di stoccaggio, smaltimento e riciclo delle carcasse in conformita' al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA FVG) e delle aziende per l'assistenza sanitaria; f) le misure previste per le aree protette ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell'art. 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).