Art. 3 
 
            Piano triennale di eradicazione della nutria 
 
  1. Il Piano triennale di eradicazione della nutria di cui  all'art.
2, comma 1, lettera a), contiene: 
    a)  l'analisi  di  massima  della  popolazione  di   nutria   sul
territorio regionale e i suoi impatti, in particolare,  sulle  difese
idrauliche e sull'agricoltura; 
    b)  le  modalita'  e  le  metodologie  per  gli   interventi   di
contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria; 
    c) le modalita' di coinvolgimento dei comuni, degli enti  gestori
delle aree  protette,  dei  consorzi  di  bonifica  e  delle  realta'
associative organizzate; 
    d) i criteri per l'impiego, il coordinamento, e  per  l'eventuale
formazione,  selezione  e  autorizzazione   dei   soggetti   preposti
all'attuazione del Piano; 
    e) le  modalita'  di  stoccaggio,  smaltimento  e  riciclo  delle
carcasse  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.  1069/2009   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai
prodotti derivati non destinati al consumo  umano  e  che  abroga  il
regolamento (CE)  n.  1774/2002  (Regolamento  sui  sottoprodotti  di
origine animale), da attuare avvalendosi anche dell'Agenzia regionale
di protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia  (ARPA  FVG)  e
delle aziende per l'assistenza sanitaria; 
    f) le misure previste per le aree protette ai sensi dell'art. 22,
comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree
protette), e dell'art. 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n.
42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).