Art. 5 
 
                   Monitoraggio delle popolazioni 
 
  1. La Regione, anche avvalendosi della  collaborazione  di  enti  o
istituti di studio  e  ricerca  in  ambito  faunistico,  effettua  il
monitoraggio delle  popolazioni  di  nutria  e  dell'efficacia  degli
interventi di contenimento finalizzato  all'eradicazione,  secondo  i
criteri stabiliti dal Piano. 
  2. La Regione, avvalendosi  delle  competenti  strutture  sanitarie
regionali, cura l'effettuazione a campione  di  controlli  veterinari
sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi  e
alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo.