Art. 2 
 
          Istituzione dell'Osservatorio regionale antimafia 
 
  1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge
e' istituito l'Osservatorio regionale antimafia per il contrasto e la
prevenzione dei fenomeni di  criminalita'  organizzata  e  di  stampo
mafioso, di seguito denominato  «Osservatorio  regionale  antimafia»,
che: 
    a) e' incaricato di raccogliere  dati  e  informazioni  utili  da
condividere con le altre regioni, province autonome e comuni in  sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma  4,  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30  giugno  2011  (Stazione
unica appaltante, in attuazione dell'art. 13 della  legge  13  agosto
2010, n. 136 - Piano  straordinario  contro  le  mafie),  nonche'  di
mantenere un rapporto di costante consultazione con  le  associazioni
di cui all'art. 7; 
    b) verifica l'attuazione  a  livello  regionale  della  legge  13
settembre  1982,  n.  646  (Disposizioni  in  materia  di  misure  di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle  leggi  27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965,  n.
575. Istituzione di una commissione parlamentare sul  fenomeno  della
mafia), del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,  n.  136),  nonche'  delle
altre leggi  dello  Stato  e  degli  indirizzi  del  Parlamento,  con
riferimento   al   fenomeno   mafioso   e   alle   altre   principali
organizzazioni criminali; 
    c)  assicura  la  valorizzazione  e  il   costante   monitoraggio
dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative  di  cui  alla
presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti
dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, anche  con  la
creazione di uno sportello  virtuale  sul  sito  istituzionale  della
Regione, a disposizione della cittadinanza e delle imprese; 
    d) puo' raccogliere tutte le informazioni e i dati utili ai  fini
della valutazione della trasparenza, della legalita',  prevenzione  e
contrasto alla criminalita' organizzata nel processo  degli  appalti,
dalla genesi alla conclusione dei lavori; per lo svolgimento di  tale
attivita' l'Osservatorio regionale antimafia si avvale anche dei dati
dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici; 
    e) relaziona annualmente circa la propria attivita' al  Consiglio
e alla Giunta regionale entro il 21 marzo, Giornata  nazionale  della
memoria  e  dell'impegno  in  ricordo  delle  vittime  delle   mafie,
istituita con la legge 8 marzo 2017, n. 20; 
    f) collabora con il Consiglio regionale  per  l'individuazione  e
diffusione di linee guida, buone pratiche e modalita'  finalizzate  a
semplificare, migliorare e rendere  trasparenti  le  attivita'  della
Centrale unica di committenza regionale di cui alla  legge  regionale
12 dicembre 2014,  n.  26  (Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie
locali  nel   Friuli-Venezia   Giulia.   Ordinamento   delle   unioni
territoriali    intercomunali    e    riallocazione    di    funzioni
amministrative), e delle altre stazioni appaltanti,  con  l'obiettivo
di  prevenire  e   contrastare   il   fenomeno   della   criminalita'
organizzata; 
    g) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria
iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge; 
    h) sollecita l'intervento legislativo nelle  materie  di  propria
competenza laddove ne ravveda la necessita' od opportunita'. 
  2. L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso  il  Consiglio
regionale e per l'esercizio delle sue  funzioni  e'  assistito  dalla
struttura di cui  all'art.  3,  comma  1,  della  legge  regionale  8
novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia  di  personale,
modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di  organizzazione
regionale, nonche' disposizioni concernenti gli organi di garanzia  e
il funzionamento dei gruppi consiliari).