Art. 2 Istituzione dell'Osservatorio regionale antimafia 1. Per promuovere e coordinare le azioni di cui alla presente legge e' istituito l'Osservatorio regionale antimafia per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di criminalita' organizzata e di stampo mafioso, di seguito denominato «Osservatorio regionale antimafia», che: a) e' incaricato di raccogliere dati e informazioni utili da condividere con le altre regioni, province autonome e comuni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione unica appaltante, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie), nonche' di mantenere un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'art. 7; b) verifica l'attuazione a livello regionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nonche' delle altre leggi dello Stato e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali; c) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni, anche con la creazione di uno sportello virtuale sul sito istituzionale della Regione, a disposizione della cittadinanza e delle imprese; d) puo' raccogliere tutte le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza, della legalita', prevenzione e contrasto alla criminalita' organizzata nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori; per lo svolgimento di tale attivita' l'Osservatorio regionale antimafia si avvale anche dei dati dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici; e) relaziona annualmente circa la propria attivita' al Consiglio e alla Giunta regionale entro il 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita con la legge 8 marzo 2017, n. 20; f) collabora con il Consiglio regionale per l'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalita' finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attivita' della Centrale unica di committenza regionale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e delle altre stazioni appaltanti, con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della criminalita' organizzata; g) formula, nelle materie di propria competenza, anche di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge; h) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessita' od opportunita'. 2. L'Osservatorio regionale antimafia ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni e' assistito dalla struttura di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonche' disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).